Come fare perAdempimenti

Modello Eas, entro il 31 marzo la comunicazione delle variazioni 2021

di Barbara Marini

  • Quando 31 marzo 2022

  • Cosa scade Invio modello Eas

  • Per chi Enti non commerciali associativi

  • Come adempiere Esclusivamente per tramissione telematica , indicando le variazioni avvenute nel 2021

1In sintesi

Entro il 31 marzo 2022 gli enti non commerciali di natura associativa devono presentare in via telematica all’agenzia delle Entrate il modello Eas; il modello dovrà essere compilato solo nel caso in cui siano intervenute variazioni nel corso del 2021 rispetto ai dati precedentemente comunicati.

Il modello Eas (“Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi”) consente all’Amministrazione finanziaria di entrare in possesso delle numerose informazioni che il legale rappresentante dell’ente associativo è tenuto a fornire in corrispondenza dei 38 punti di cui si compone il modello.

Si ricorda che la presentazione del modello Eas è necessaria per gli enti di natura associativa al fine di vedersi riconosciuta sia la decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati dagli associati (articolo 148, comma 3, del Tuir) sia il regime di esclusione Iva (articolo 4 del Dpr 633/1972).

2I soggetti obbligati

I soggetti obbligati alla presentazione del modello sono quelli elencati nella pagina internet dell’agenzia delle Entrate:
associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate;
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge 383/2000;
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 266/1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto);
associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del Dpr 361/2000.

Sono invece esonerati, in ogni caso, dalla presentazione del modello Eas:
● gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;
● le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250mila euro;
● le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995;
● i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
● le Onlus di cui al Dlgs 460/1997.

3La modalità di presentazione e i dati da indicare

La presentazione del modello Eas deve essere effettuata entro:
● 60 giorni dalla costituzione dell’ente;
entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione dei dati comunicati in precedenza;
● 60 giorni dalla perdita dei requisiti qualificanti, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.

La trasmissione del modello avviene esclusivamente per via telematica e può essere eseguita direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica.

I dati oggetto di comunicazione (perché variati durante l’anno) possono per esempio riguardare l’acquisizione della personalità giuridica oppure le modifiche all’organigramma (ad esempio, presenza di articolazioni territoriali/ affiliazioni a federazioni o gruppi).

Si faccia attenzione al fatto che non tutte le variazioni devono essere comunicate in un nuovo modello Eas.

È il caso, per esempio, in cui venga cambiato il legale rappresentante dell’ente o alcuni dati identificativi (come la denominazione o la sede legale).

In queste ipotesi, come chiarito dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione 125/E/2010, non servirà presentare un nuovo modello Eas, ma l’apposita dichiarazione mod. AA5/6 o mod. AA7/10.

Al punto 27 del modello dovranno invece essere indicati i codici fiscali dei nuovi amministratori privi della legale rappresentanza.

Non occorrerà, inoltre, presentare un nuovo modello Eas in presenza delle seguenti variazioni:
1) punti 20 e 21: proventi da attività di sponsorizzazione e pubblicità e utilizzo di messaggi pubblicitari da parte dell’ente;
2) punto 23: ammontare medio in euro delle entrate degli ultimi 3 anni;
3) punto 24: numero associati dell’ultimo esercizio chiuso;
4) punto 30: importo in euro delle erogazioni liberali;
5) punto 31: importo in euro dei contributi pubblici ricevuti;
6) punto 33: numero e durata in giorni delle manifestazioni per la raccolta fondi.

Nell’ipotesi in cui si dovesse presentare il modello Eas per la variazione di alcuni dati rilevanti, occorrerà comunque aggiornare tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli la cui variazione non andrebbe obbligatoriamente comunicata.

4L’esonero per i soggetti iscritti al Runts

Un punto delicato riguarda il tema dell’esonero dalla presentazione del modello Eas per gli enti associativi iscritti al Runts (Registro unico del Terzo settore).

L’articolo 94, comma 4, del Dlgs 117/2017, Codice del terzo settore (anche Cts), prevede esplicitamente che gli enti del Terzo settore (Ets) iscritti al Runts “non sono tenuti alla presentazione dell’apposito modello di cui al comma 1 del medesimo articolo 30”.

Anche se l’articolo 94 non lascia dubbi sull’esonero dall’adempimento, è altrettanto vero che la natura fiscale del modello potrebbe indurre a pensare che lo stesso vada comunque compilato, prudenzialmente, fino a quando la commissione europea non confermerà la legittimità della disciplina fiscale contenuta nel Codice del Terzo settore (articolo 104, comma 2, del Cts).

Tale ragionamento potrebbe comunque essere considerato eccessivamente prudenziale se si pensa che l’efficacia dell’esonero sancito dall’articolo 94, comma 4, non è sottoposta ad alcuna condizione sospensiva legata al momento in cui diverranno operative le nuove misure fiscali del codice del Terzo settore.

Quindi si potrebbe affermare che le associazioni che sono già trasmigrate nel Runts, come associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato, iscritte nei previgenti registri regionali, dovrebbero ricadere nella fattispecie dell’esonero, mentre quelle per le quali non si è ancora perfezionata la trasmigrazione o quelle che non hanno ancora effettuato l’iscrizione (vale a dire quelle diverse da Aps e Odv), compresi anche i generici Ets, dovranno continuare ad inviare il modello Eas.

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