Controlli e liti

Sanatorie e mini-ruoli, delibere comunali entro venerdì 31 marzo

Ufficiale la riapertura dei termini per gli enti sullo stralcio dei ruoli fino a mille euro. Possibile decidere anche su conciliazioni agevolate e rinuncia ai ricorsi

di Luigi Lovecchio

È ufficiale la riapertura dei termini al 31 marzo per le delibere comunali, e non solo, sullo stralcio dei mini ruoli fino a mille euro, affidati entro il 31 dicembre 2015. Via libera anche alle delibere locali, da adottare entro la medesima data, per recepire, oltre alla definizione delle liti pendenti, la conciliazione agevolata, la rinuncia ai ricorsi per Cassazione e la sanatoria delle rate omesse di accertamenti definiti in precedenza. Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio della legge di conversione del Dl “Milleproroghe” si ampliano i poteri dei comuni.

La legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) già nel testo originario prevede che i comuni possano deliberare di applicare la definizione delle liti pendenti alle controversie avverso i propri atti, secondo le regole stabilite nella disciplina statale di riferimento.

In virtù della modifica del Milleproroghe, la medesima facoltà è stata estesa alle conciliazioni agevolate e alla rinuncia ai ricorsi per Cassazione. Si tratta della possibilità di definire le controversie aventi ad oggetto atti impositivi del comune beneficiando della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo. La conciliazione agevolata consente inoltre di fruire di una dilazione di pagamento fino a 20 rate trimestrali, in luogo del limite ordinario di 16. La condizione è che l’accordo tra comune e contribuente si perfezioni entro il 30 giugno 2023.

L’ultimo tassello è rappresentato dalla possibilità di recepire la regolarizzazione dell’omesso pagamento di rate riferite a istituti deflattivi perfezionati in passato. La previsione è rivolta a dilazioni rivenienti da accertamenti con adesione, acquiescenza agli accertamenti, mediazioni e conciliazioni.

Per quanto riguarda lo stralcio dei mini ruoli, di importo residuo non superiore a mille euro, deve trattarsi di partite affidate entro il 31 dicembre 2015. L’annullamento completo riguarda in automatico solo le entrate delle agenzie fiscali, delle amministrazioni statali e degli enti previdenziali pubblici. Per le entrate degli altri enti creditori, invece, l’annullamento riguarda di default solo sanzioni e interessi, mentre resta dovuta la sorte capitale. Nel caso in cui si tratti di sanzione amministrativa, diversa da quelle tributarie e previdenziali, (ad esempio, multa stradale) la sanzione resta dovuta e sono annullate le somme aggiuntive ad essa.

Nella prima versione della legge, gli enti diversi da quelli statali, con delibera adottata entro il 31 gennaio, potevano decidere di disapplicare completamente la previsione in esame, conservando per intero l’importo ancora a ruolo. Con le modifiche in commento si consente ai soli enti che non abbiamo già deliberato di decidere entro la fine di marzo, con una variante.

Oltre alla decisione di completa disapplicazione della norma sullo stralcio dei mini ruoli, è infatti ammessa anche la scelta opposta e cioè quella di recepire l’annullamento completo della partita, così come accade per gli enti statali. Sono interessati non solo i comuni ma anche gli enti territoriali e gli enti previdenziali privati, come le Casse professionali.

Le delibere comunali inoltre vanno trasmesse al dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile, solo ai fini statistici. Sino a tale data, sono inoltre sospese tutte le attività di riscossione che afferiscono ai mini ruoli oggetto di annullamento.

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