Imposte

Dipendenti, va tassato il bonus dell’ente bilaterale

Manca una deroga specifica ma è necessaria la valutazione caso per caso

di Gianpaolo Sbaraglia e Gabriele Sepio

Costituisce reddito il bonus straordinario erogato dagli enti bilaterali ai lavoratori dipendenti per l’emergenza sanitaria, ma occorre una verifica caso per caso. È quanto emerge dalla risposta a interpello 492/2021 dell’agenzia delle Entrate. In particolare, un ente bilaterale si è interrogato sul corretto trattamento fiscale dei contributi straordinari una tantum in denaro e a valore fisso assegnati ai propri iscritti, lavoratori dipendenti.

L’Agenzia, nella risposta, ha ricordato che il trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate dall’ente bilaterale segue i principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi, ovvero le prestazioni in questione risulteranno assoggettate a tassazione sempreché inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall’articolo 6 del Tuir, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di redditi (risposta 24/2018, risoluzione 54/E/2020). In altri termini, sono tassabili somme e valori se riconducibili ai redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d’impresa o redditi diversi. Sono altresì tassabili se conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti (articolo 6, comma 2, del Tuir).

Sebbene dall’esposizione dei fatti non si rinvengano ulteriori dettagli per comprendere la natura del bonus erogato dall’ente bilaterale, l’Amministrazione ha concluso per la sua rilevanza ai fini del reddito di lavoro dipendente.

A supporto, l’Ufficio ha osservato che i principi generali possono essere derogati per espressa previsione normativa. È il caso dell’articolo 10-bis, decreto Ristori secondo cui sono detassati i contributi, le indennità e ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza Covid-19. Poiché in tale deroga, non figurano i dipendenti, i bonus straordinari assegnati a quest’ultimi rilevano ai fini reddituali. Tuttavia, tali soggetti sono esclusi dalla deroga, in quanto destinatari di misure specifiche a sostegno del reddito rientranti tra gli ammortizzatori sociali (Fis, Cigd e Cigs).

Il richiamo all’articolo 10-bis non sembra dirimente, in quanto è sempre necessaria una verifica preliminare in merito alla natura e alla finalità del contributo assegnato che comunque dovrà rispettare i principi generali dettati dall’articolo 6 del Tuir.

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