Adempimenti

Isa, versamenti prorogati con rischio di effetti ridotti

Spostato dal 30 giugno al 20 luglio il termine per imposte e contributi

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Dopo il classico «comunicato-legge» del 28 giugno scorso, è approdato sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 30 giugno 2021, il Dpcm 28 giugno 2021 che ha differito i termini per il pagamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dell’Iva. È disposto che, per i contribuenti soggetti agli Isa e gli altri “collegati” agli Isa, come i forfettari, la scadenza del 30 giugno 2021, per il saldo delle imposte relative ai modelli Irap 2021 e Redditi 2021, per l’anno 2020, e per il primo acconto 2021, è prorogata al 20 luglio 2021.

Proroga con effetto domino

Il Dpcm sposta al 20 luglio il termine del 30 giugno senza accennare, diversamente da quanto fatto negli anni precedenti, alla proroga del termine per il pagamento con lo 0,40% in più. Resta fermo che la proroga disposta dal Dpcm del 28 giugno 2021 ha un effetto domino per chi paga entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%, a titolo di interesse. A norma dell’articolo 17, comma 2, del Dpr 435/2001, i versamenti «possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo». In proposito, l’agenzia delle Entrate, nella risoluzione 128/2007, avverte che: «Il legislatore ha inteso far decorrere il termine di trenta giorni per effettuare il versamento del saldo con la maggiorazione a titolo di interesse, dalla data prevista per effettuare il primo versamento. Pertanto, le eventuali proroghe del termine per il primo versamento (...) determinano lo spostamento in avanti del giorno da cui decorre il termine per il versamento con la maggiorazione, con conseguente proroga dello stesso». Il principio «in forza del quale la proroga del termine per il primo versamento determina il parallelo spostamento in avanti del termine per il versamento con la maggiorazione, trova applicazione anche in relazione ai termini di versamento del saldo e del primo acconto» delle imposte sui redditi e dell’Irap. Di conseguenza, salvo un diverso orientamento delle Entrate, è confermato che chi ha diritto alla proroga dei versamenti dal 30 giugno al 20 luglio 2021, può pagare dal 21 luglio al 20 agosto 2021 con lo 0,40% in più.

I beneficiari

La mini proroga dei versamenti riguarda i contribuenti che applicano gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice (5.164.569 euro), o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, e gli altri “collegati” agli Isa, quali i soci di società di persone e quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari, nonché i contribuenti forfettari e i minimi.

Acconti per il 2021

Occorre infine ricordare che, per il calcolo dell’acconto delle imposte per il 2021, a differenza della generalità dei contribuenti che eseguono l’acconto in due soluzioni, di cui la prima entro il termine per il saldo delle imposte per l’anno 2020, nella misura del 40% e la seconda entro novembre 2021, nella misura del 60%, per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale e contribuenti “collegati”, la prima rata dell’acconto è dovuta nella misura del 50 per cento. Per questi contribuenti, è infatti stabilito che, a decorrere dal 27 ottobre 2019, «i versamenti di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all’imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati (...) in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento» (articolo 58 del Dl 124/2019, convertito nella legge 157/2019).

Le due misure, del 40% o del 50% della prima rata, hanno generato e continuano a generare confusione, con la conseguenza che diversi contribuenti, considerati “collegati” ai soggetti Isa, determinano l’acconto della prima rata nella misura del 40% in luogo del 50%, con un versamento inferiore. Verseranno, però, il restante 60 per cento entro il 30 novembre. Per l’eventuale insufficiente pagamento della prima rata, il contribuente non dovrebbe essere sanzionato, in quanto, vista la confusione, potrà beneficiare del cosiddetto «errore scusabile».

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