Imposte

La crociera Serenissima si incaglia sull’Iva

Il contrasto tra azienda e Agenzia su esenzione e 5% o aliquota ordinaria

di Alessandro Galimberti

La crociera fluviale è un «mero servizio di trasporto di persone da punto a punto» o, piuttosto, una «prestazione complessa» in cui prevalgono gli aspetti ludico-intrattenitori? Un rude transfer tra acque immote ovvero un dolce itinerario di anime scintillanti?

La disputa, nella sua cruda contrapposizione, non è solo semantico-sofistica, ma contiene invece un assorbente principio tributario. Dal 2018 l’agenzia delle Entrate ha infatti intrapreso un vero e proprio braccio di ferro con una società contribuente nella galassia di una capogruppo francese, e con la giustizia tributaria (per ora di solo merito). Oggetto: l’esenzione Iva pro tempore, o comunque l’imposta ridotta al 5% o al 10% per il servizio di trasporto/crociera a pelo d’acqua tra la greater Venezia e i corsi fluviali padani dei dintorni.

Quattro anni fa l’Ufficio invia prima un questionario e poi in tempo reale un avviso di accertamento al vettore, colpevole - per l’anno di imposta 2012 - di aver considerato esenti-Iva i trasporti di crocieristi nell’area urbana di Venezia e applicato invece l’aliquota ridotta per le escursioni più lunghe. La srl contribuente resiste e impugna davanti alla Ctp Milano, che con la sentenza 44/28/2019 ne riconosce le ragioni (si veda N&T Plus del 14 marzo 2019). Il Regolamento Ue 1177/2010 definisce la crociera un «servizio di trasporto via mare o per vie navigabili interne effettuato esclusivamente a fini di svago o ricreazione, completato da alloggio e altri servizi, di durata superiore a due giorni con pernottamento a bordo», concetto peraltro già latente nella Circolare 63/1973 - coeva al Dpr/Iva, si noterà - del ministero delle Finanze. Tutto finito? Nemmeno per sogno. L’Ufficio milanese avvia l’azione di recupero di tassazione anche per il 2013, nuovo contenzioso davanti alla Ctp lombarda che, questa volta, boccia le Entrate prima ancora del merito per aver violato macroscopicamente il diritto al contraddittorio su un tributo «armonizzato Ue».

Time-out? Ovviamente no. Il caso finisce al banco della Commissione tributaria regionale che, decidendo alla vigilia del Natale scorso, ribadisce le sue forti perplessità sul modi sbrigativi dell’Ufficio di intendere il contraddittorio (e lo censura nuovamente) ma questa volta torna anche sul merito del contendere impositivo. Non solo il Regolamento Ue del 2010, ma anche la Corte di Giustizia unionale «ha riconosciuto i servizi crocieristici come veri e propri servizi di trasporto (sentenza emessa nella causa C-331/94 il 23 maggio 1996), per non tornare alla già citata Circolare n. 63/1973 del Ministero delle Finanze che affermò, illo tempore, che le crociere circolari «siano da considerare trasporti».

Condannata nuovamente anche alle spese, l’Agenzia non sembra minimamente intenzionata a demordere, come si evince dall’interpello 530/2021 (Corretta qualificazione Iva relativa alla prestazione di trasporto pubblico di passeggeri per vie d’acqua). Nelle more del processo l’Ufficio ribadisce di voler «evitare di attribuire alla nozione di “trasporto di persone” un’accezione estensiva», aggiunge che «non ogni operazione che presenti una qualche attinenza con un contratto di trasporto nel suo significato più ampio rientra automaticamente in questa definizione» e mette sul tavolo le Conclusioni dell’Avvocato Generale Ue nella Causa C-83/99 e la nozione di «prestazione complessa» e «prevalente». Si andrà ancora una volta dritto in Cassazione,

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