Imposte

Spese sanitarie nell’interesse del datore: rimborsi non tassati (ma costi non detraibili)

Interpello 160: il rimborso dei tamponi pagati dai dipendenti non è imponibile. Ma i costi sostenuti non possono essere agevolati in dichiarazione

di Marcello Tarabusi

I rimborsi di spese sanitarie sostenute nell’interesse del datore di lavoro non sono imponibili perché esclusi dal reddito di lavoro dipendente, ma la spesa non potrà essere detratta o dedotta dal dipendente. Attenzione però, se il rimborso avviene nello stesso anno, a cancellare la spesa prima di accettare la precompilata, altrimenti si fruisce di una detrazione indebita. È quanto emerge dalla risposta a interpello 160/2022 delle Entrate.

Il rimborso delle spese

Un’università aveva stabilito che i membri delle commissioni di concorso, che si riunivano in presenza, per partecipare ai lavori dovevano produrre un tampone negativo. Ai commissari dipendenti dell’università il costo del tampone veniva poi rimborsato e si chiedeva se tale rimborso fosse imponibile.

In base al principio di «onnicomprensività» del reddito da lavoro dipendente (articolo 51, comma 1, del Tuir) sono imponibili tutte le somme a qualunque titolo percepiti in relazione al rapporto di lavoro, compresi i rimborsi spese. Regola che vale anche per le spese sanitarie: il rimborso è incluso nella retribuzione imponibile, ma la spesa resta detraibile (risposta a interpello 285/2019).

Fanno però eccezione i rimborsi che costituiscono mera reintegrazione patrimoniale (ad esempio il risarcimento danni per terapie mediche e farmacologiche in caso di mobbing) o che riguardano spese sostenute nell’esclusivo interesse del datore di lavoro (come nell’interpello in questione). Quando il lavoratore si limita ad anticipare una spesa impostagli dal datore di lavoro per esigenze proprie, il successivo rimborso resta escluso dal reddito, a condizione che sia possibile dimostrare tali finalità in base ad elementi oggettivi e documentalmente accertabili.

La spesa presente nella precompilata

Se la spesa è un onere detraibile o deducibile per il dipendente (come nel caso del tampone), al momento del pagamento la struttura sanitaria la invia al sistema Ts e l’onere viene inserito nella precompilata; ma quando l’importo viene rimborsato – e il rimborso non è imponibile – non è più “rimasto a carico” e quindi si perde la detraibilità. Se il datore di lavoro rimborsa nell’anno, si dovrà intervenire manualmente nella precompilata per escludere la spesa dagli oneri. Se invece il rimborso arriva in un anno successivo, e l’onere era stato detratto, dovrebbe applicarsi la tassazione separata (articolo 17, lettera n-bis, del Tuir) senza rettifica della precedente dichiarazione: la spesa, infatti, resta esclusa dal reddito di lavoro, ma (lo si evince, a contrario, dalla risposta ad interpello 285/2019) sarà tassata in capo al contribuente in base alla norma speciale.

Una possibile semplificazione

Il caso esposto nell’interpello ha una soluzione chiara e coerente con le norme vigenti, ma genera una conseguenza non favorevole per il dipendente: dovendo modificare la precompilata, egli infatti perderà – senza colpa - il beneficio della esclusione dei controlli in caso di accettazione della precompilata come proposta.

Per prevenire questa conseguenza si sarebbero potute adottare procedure alternative: ad esempio stipulare una convenzione con la farmacia o il laboratorio, prevedendo così la fatturazione diretta delle prestazioni al datore di lavoro ed evitando il “transito” dal meccanismo anticipazione/rimborso.

In alternativa il lavoratore, sapendo di aver diritto al rimborso, avrebbe potuto esercitare l’opposizione alla trasmissione. Nei confronti del laboratorio, che emette fattura, basta comunicarlo e l’opposizione verrà annotata sulla fattura e la spesa non verrà trasmessa.

Al momento dell’acquisto in farmacia, che emette scontrino, l’opposizione si fa omettendo l’indicazione del codice fiscale: ma bisogna accertarsi che il datore di lavoro accetterà per il rimborso lo scontrino privo di codice fiscale. Se per il rimborso il datore esige un documento intestato al contribuente (che quindi verrà trasmesso al sistema Ts), l’unica altra soluzione è esercitare l’opposizione per singola spesa usufruendo della finestra temporale compresa tra il 9 febbraio e l’8 marzo (ma spesso prorogata: quest’anno ad esempio la finestra era 17 febbraio-16 marzo: si veda l’articolo «Spese sanitarie, proroga all’8 febbraio per inviare i dati per la precompilata»), durante la quale si può accedere al sistema Ts: esercitando l’opposizione per le spese rimborsate, queste non finiranno nella precompilata, che potrà quindi essere accettata senza modifica.

Si tratta di soluzioni non più adottabili oggi per sanare le situazioni delle spese 2021, ma che saranno utili per gestire in futuro casi analoghi.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©