Controlli e liti

Notifica dell’avviso digitale previa conformità

Per la Cgt Toscana 1/3/2023 l’invito all’accertamento per adesione può essere sottoscritto digitalmente previa notifica a mezzo posta della copia analogica dell’atto informatico

di Alessia Urbani Neri

L’invito all’accertamento per adesione può essere redatto e sottoscritto digitalmente dall’amministrazione con notifica alla parte privata a mezzo posta di una copia analogica dell’atto informatico, munita dell’attestazione di conformità. Lo afferma la Cgt Toscana nella sentenza n. 1/3/2023 respingendo l’appello del contribuente fondato sull’eccezione di illegittimità dell’accertamento tributario perché preceduto da un inesistente invito all’accertamento con adesione ex articolo 5, Dlgs 218/97 formato digitalmente, con conseguente nullità dell’attività istruttoria espletata.

Il collegio ha osservato che, al contrario dell’attività ispettiva e di controllo, che richiede l’imprescindibile partecipazione del contribuente, il quale potrebbe non essere munito di firma digitale, l’invito all'adesione ben poteva essere redatto e sottoscritto in formato digitale, in quanto contenente l’analitica elencazione dei rilievi fiscali e la quantificazione del debito fiscale.

A seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 82/05, avvenuta il 14 settembre 2016, che ha istituito il Codice dell’amministrazione digitale, le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei loro atti come documenti informatici. Tale regola vale anche per gli atti impositivi emessi all’esito delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale agli stessi propedeutiche.

Originariamente, l’articolo 2, comma 6, del Cad stabiliva che le disposizioni «non si applicano limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale». Successivamente, a decorrere dal 27 gennaio 2018, con Dlgs 217/17, il legislatore ha espunto al comma 6 il riferimento alle funzioni ispettive e di controllo fiscale, introducendo il comma 6-bis, il quale chiarisce che «resta ferma» l’applicazione delle disposizioni in tema di Cad «agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento, irrogazione di sanzioni», ossia agli atti impositivi emessi dall’ufficio in esito alla verifica fiscale, prevedendo per l’attività istruttoria che con Dpcm siano «stabiliti le modalità e i termini di applicazione delle disposizioni».

In definitiva, l’amministrazione per l’attività istruttoria, ossia per la redazione di atti istruttori quali Pvc o inviti al contraddittorio, che richiedono la partecipazione e la collaborazione della parte privata - che pure li deve sottoscrivere - è tenuta ad adottare gli atti in formato cartaceo, nelle more dell’adozione del Dpcm; per gli avvisi di accertamento e rettifica può emettere un documento informatico, notificando all’interessato copia analogica attestata conforme all’esemplare informatico.

Quanto sostenuto trova il conforto anche della giurisprudenza di legittimità (Cassazione 1150/21 e 1557/21).

Tra l’altro, aderire a una diversa conclusione, ritenendo invalido l’atto notificato in cartaceo pur con rituale attestazione di conformità all’originale informatico, avrebbe significato ignorare l’esistenza dell’articolo 23 del Cad, che attribuisce espressamente a tale schema procedimentale la medesima «valenza probatoria dell’originale da cui sono tratti».

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