Imposte

Interessi da sospensione, contrasto sulle vecchie rottamazioni

Il dubbio tra i giudici è se sono dovuti solo gli interessi di mora o no

di Massimo Romeo

Contrasto giurisprudenziale sulla rottamazione degli interessi da sospensione prima della versione quater. La legge di Bilancio 2023 ha previsto una nuova rottamazione (quater) dei carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Il legislatore ha, in buona parte, replicato quanto previsto nelle precedenti versioni consentendo ai contribuenti di estinguere i carichi senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora, ovvero di sanzioni e somme aggiuntive e delle somme maturate a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive di notificazione della cartella di pagamento. Nelle versioni precedenti alla quater non si faceva riferimento generico alle somme a titolo di interessi, ma il perimetro veniva testualmente limitato «alle sanzioni comprese in tali carichi e agli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del Dpr 602/1973».

In una recente pronuncia e con riferimento alla rottamazione-ter la Cgt di secondo grado della Lombardia (sentenza 923 dell’8 marzo 2023) ha affermato che l’enunciato sopra riportato appare inequivoco dall’escludere la debenza dei soli interessi di mora (ex articolo 30, comma 1, Dpr 602/73) e non anche quelli ex articolo 39 (e cioè quelli «da sospensione»). Analogamente si era espressa la stessa Corte lombarda rispetto alla prima versione della rottamazione concludendo per l’annullamento delle sanzioni e degli interessi di mora ma non anche degli interessi di sospensione. Poco prima e nella medesima direzione, i giudici tributari milanesi (sentenza n. 1325 del 2 aprile 2021) osservavano come il dettato normativo non fosse suscettibile di interpretazione estensiva, pena la violazione del canone ermeneutico di cui all’articolo 14 delle preleggi, attesa la natura di norma tributaria agevolativa.

In senso contrario (Ctp Milano 3171/2018 e 2806/2019), i giudici ambrosiani accoglievano le motivazioni del contribuente secondo cui gli interessi maturati a seguito del venire meno degli effetti della sospensione devono essere ricondotti agli interessi di mora. Nello stesso senso, la sentenza n. 5928 del 30 dicembre 2019 in cui veniva affermato che gli effetti della norma straordinaria «rottamazione delle cartelle esattoriali» si estendono a tutto quanto possa, dopo la sua applicazione, scaturire dall’atto condonato, per il quale si sia provveduto al pagamento delle somme che la norma straordinaria prevedeva. L’applicazione della norma citata comporta l’estinzione del debito e prevede l’espressa rinuncia ai giudizi eventualmente pendenti in ordine ai carichi debitori condonati.

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