Imposte

Il nuovo patent box circoscritto ai beni tutelati

Assonime mette in fila i dubbi della disciplina. Spariti gli IP «tutelabili»: da chiarire da quando scatta l’agevolazione

di Luca Gaiani

Per il nuovo patent box al 110%, restano dubbi sul concetto di beni immateriali “tutelati”. Lo sottolinea Assonime nella circolare 19/2022 che esamina i molti interrogativi riguardanti la disciplina introdotta dal Dl 146/2021 applicabile già dal modello Redditi 2022. Da chiarire, inoltre, nel calcolo del credito di imposta R&S, il cumulo con la super-deduzione avente a oggetto i medesimi costi.

In vista della scadenza del saldo Ires 2021, Assonime, con la circolare 19 diffusa ieri, affronta i principali aspetti applicativi del regime opzionale di deduzione maggiorata 110% per i costi di ricerca sostenuti su taluni beni immateriali: software protetto da copyright, disegni e modelli giuridicamente tutelati e brevetti industriali.

Assonime rileva che l'esatta individuazione degli IP, sulla base delle precedenti istruzioni della circolare 11/E/2016 appare dubbia in quanto, mentre nel vecchio patent box erano agevolati i beni giuridicamente “tutelabili” e “proteggibili”, l’attuale super-deduzione richiede che l'intangibile sia “tutelato”. Non è dunque chiaro, ad esempio, se un brevetto sia agevolato già al momento di presentazione della domanda o se si debba attendere la data di concessione del titolo di privativa.

Lo stesso per il software, la cui tutela prescinde da una privativa, e per i disegni e modelli, in particolare quelli comunitari non registrati (ma registrabili).

Questi interrogativi hanno una ricaduta rilevante, sottolinea l'Associazione, sul meccanismo cosiddetto di recapture (deduzione postuma, nell'anno della privativa, dei costi di R&S degli otto anni precedenti). Si pensi a un IP nato nel 2020 e per il quale nel medesimo anno si è chiesta la registrazione, la quale viene però concessa nel 2021. Se rileva la data della domanda, questo IP non fruirà del recapture (ma solo della deduzione ordinaria sui costi 2021 e seguenti), diversamente l'impresa potrà dedurre (nel 2021) anche i costi sostenuti per la sua creazione dal 2013 al 2020.

Un altro dubbio riguarda il rapporto tra super-deduzione e credito R&S. La norma, nel calcolo del 110%, consente il cumulo con il credito di imposta (fermo restando che il totale del beneficio non può superare il 100% della spesa), ma occorre verificare se un'analoga facoltà valga anche per il calcolo del tax credit. La legge 160/2019 prevede che la base costi del credito è assunta al netto di altre sovvenzioni e contributi riguardanti le spese ammissibili e si deve allora stabilire se la super-deduzione rientri nel concetto di “sovvenzione”, riducendo il beneficio dal lato del credito. In senso affermativo, sottolinea Assonime, paiono esprimersi le istruzioni dell'Agenzia sul credito di imposta per gli energivori (circolare 13/2022), ma al riguardo si attende un definitivo chiarimento ufficiale.

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