Imposte

Omesso versamento ritenute, dichiarazione del sostituto decisiva

La Consulta (175/22) boccia la norma che fa scattare il reato sulla base dei dati del sostituto e non dalle certificazioni dei percettori

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

È incostituzionale la modifica al reato di omesso versamento di ritenute nella parte in cui prevede la sussistenza della violazione penale sulla base dei dati emergenti dalla dichiarazione del sostituto e non solo dalle certificazioni rilasciate ai percettori. A sancirlo è la Corte costituzionale con la sentenza n. 175 depositata il 14 luglio. Il Tribunale penale di Monza aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 10 bis Dlgs 74/2000 come modificato dal Dlgs 158/2015.

In estrema sintesi, in passato, il reato scattava in caso di omesso versamento delle ritenute, risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, entro il termine previsto per la presentazione della 770, per un ammontare superiore a 50mila euro.

Le modifiche del Dlgs 158/2015, oltre ad innalzare la soglia a 150mila euro, hanno “allargato” il delitto prevedendo che il reato si consumi anche in base a quanto emerge dalla dichiarazione del sostituto e non soltanto, come per il passato, dalle risultanze delle certificazioni rilasciate ai sostituiti.

In concreto, con tale modifica, non è più necessario per provare il reato reperire tutte le certificazioni delle ritenute non versate, essendo sufficiente che il dato risulti dalla dichiarazione.

Il Tribunale di Monza, nell’ordinanza di rimessione alla Consulta ha evidenziato che l’articolo 8 legge 23/2014 conferiva delega al Governo per l’emanazione del successivo decreto, per la revisione del sistema sanzionatorio penale tributario secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, prevedendo la possibilità di ridurre le sanzioni per fattispecie meno gravi o applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilità.

Il Dlgs 158/2015 ha modificato il delitto di omesso versamento, non soltanto con riferimento alla soglia di punibilità, ma ampliando anche lo spettro della fattispecie mediante l’aggiunta del riferimento alla debenza delle ritenute sulla scorta della presentazione della dichiarazione annuale. Da qui il dubbio di incostituzionalità per eccesso di delega.

La Consulta ha rilevato che il legislatore delegato ha di fatto introdotto nell’articolo 10-bis una nuova fattispecie penale (omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione), affiancandola a quella già esistente (omesso versamento di ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti), senza essere autorizzato dalla legge delega.

Da qui la dichiarazione di incostituzionalità della modifica nella parte in cui ha inserito le parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione».

La sentenza comporta anzitutto che in futuro il delitto in questione si realizzerà solo mediante l’acquisizione delle certificazioni rilasciate ai sostituiti. Analoga rilevanza ci sarà per eventuali procedimenti penali pendenti nelle ipotesi in cui l’omesso versamento delle ritenute sia stato contestato sulla base della sola dichiarazione annuale (come si è verificato in questi anni) e non delle certificazioni rilasciate ai percettori.

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