Adempimenti

Dl alluvione, sospese le scadenze fiscali tra il 1° maggio e il 31 agosto

Scatta la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari in scadenza tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023

di Luca Gaiani

Nei comuni emiliani, marchigiani e toscani colpiti dalle alluvioni di maggio, scatta la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari in scadenza tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023. Lo prevede il Dl 61/2023 in vigore dal 2 giugno 2023.

Sospesi inoltre dal 1° maggio al 30 giugno gli adempimenti contabili e societari che scadono in questo bimestre e così pure i depositi di atti al registro delle imprese. Rispetto alle bozze, viene cancellata la facoltà dei dipendenti residenti nelle zone interessate di richiedere al datore di lavoro il pagamento delle retribuzioni al lordo delle ritenute fiscali.

L’elenco dei comuni

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 1° giugno, diventa definitiva la lista dei comuni interessati dagli eventi alluvionali del mese di maggio che possono usufruire degli interventi di sostegno disposti dal governo. Oltre a diverse aree della Romagna, il decreto 61/2023 riguarda sette comuni marchigiani e quattro comuni toscani.

Per tutti i contribuenti che, al 1° maggio 2023, avevano residenza, oppure sede le gale o operativa nelle zone indicate nell’allegato al decreto, si applica innanzitutto la sospensione dei termini per i versamenti fiscali, comprese le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 23 e 24 del Dpr 600/1973), nonché di quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria. Tutti i versamenti sospesi andranno effettuati in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.

La sospensione dei versamenti in scadenza entro fine agosto si estende alle cartelle di pagamento e agli altri atti della riscossione, nonché ai versamenti e agli adempimenti previsti dalla “pace fiscale” della legge 197/2022.

Il Dl 61/2023 non prevede invece, a differenza delle bozze circolate nei giorni scorsi, la possibilità per i lavoratori dipendenti e assimilati che risiedono nei comuni interessati, con datori di lavoro extra area alluvionata, di richiedere al sostituto di non applicare fino al 31 agosto le ritenute alla fonte (o di applicarle alla metà se anche il datore è di un’area alluvionata) percependo la retribuzione “lorda”.

Adempimenti fiscali e societari

L’articolo 1, comma 6, del Dl 61 sospende inoltre, sempre dal 1° maggio al 31 agosto, i termini degli adempimenti tributari. Tra gli adempimenti tributari in scadenza in questo periodo, i cui termini vengono sospesi dal decreto, dovrebbe rientrare anche l’estromissione agevolata dei beni dell’imprenditore individuale, scaduta il 31 maggio scorso, ma il punto meriterebbe una conferma ufficiale.

L’articolo 11 stabilisce la sospensione degli adempimenti contabili e societari per le imprese con sede operativa nei comuni alluvionati. La disposizione riguarda tutti i termini che scadono dal 1° maggio 2023 al prossimo 30 giugno 2023.

La sospensione, che interessa ad esempio i termini per effettuare le registrazioni contabili, quelli per la tenuta di assemblee e consigli di amministrazione e per le verifiche trimestrali dei collegi sindacali e dei revisori, dovrebbe comportare che i termini sospesi ricominciano a decorrere dal 1° luglio 2023.

Sospeso anche il pagamento dei diritti camerali, nonché (in questo caso fino al 31 luglio 2023) il deposito di atti presso le Camere di commercio, come ad esempio quelli relativi a bilanci e cariche sociali. Il versamento del diritto annuale dovrà effettuarsi in unica soluzione il 1° luglio 2023 (con proroga a lunedì 3 luglio cadendo di sabato).

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