Adempimenti

Addio all’esterometro, integrazione o autofattura: tempi e modi dal 1° luglio

La modalità analogica resta ammessa ma in certi casi avrà poco senso ricorrervi. Andranno curati i termini di emissione, non sempre entro il 15 del mese seguente

di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

La partenza del nuovo esterometro, posticipata al 1° luglio dal Dl 146/2021, può confondere le idee su modalità e tempi d’esecuzione degli adempimenti “sostanziali” nei rapporti con soggetti esteri: fatturazione/autofatturazione e integrazione dei documenti ricevuti.

Fatture verso soggetti non stabiliti in Italia
Innanzitutto, va ricordato che fino a quando non sarà modificato l’articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015, non v’è alcun obbligo di emissione né (com’è ovvio) di ricezione della fattura elettronica per operazioni con soggetti non stabiliti in Italia. Per esempio, la fattura elettronica emessa spontaneamente a fronte di una cessione intracomunitaria di beni serviva e serve solo a “risparmiare” l’esterometro. La controparte Ue continuerà a pretendere la fattura cartacea o – più probabilmente – il relativo file Pdf. E così sarà anche dal 1° luglio. L’unica differenza è che da tale data l’invio allo Sdi del formato Xml della fattura sarà obbligatorio perché scompare la comunicazione trimestrale riepilogativa. Fa eccezione l’interscambio con San Marino, trattandosi di vere e proprie fatture elettroniche riconosciute come tali da entrambi i Paesi.

Le fatture passive
Anche per le fatture passive non c’era, non c’è e non ci sarà (neppure dal prossimo mese di luglio) l’obbligo del documento elettronico con codice TD17 per i servizi resi da soggetti Ue/extra Ue o TD18 per gli acquisti intracomunitari di beni o TD19 per gli acquisti interni di beni da fornitori esteri. Per adempiere gli obblighi sostanziali e assolvere l’imposta, si può infatti continuare a operare in modalità analogica, stampando le fatture estere e integrandole manualmente o emettendo autofattura cartacea. L’utilizzo dei documenti elettronici sarà però obbligatorio per comunicare i dati-esterometro nei termini puntualmente individuati dal provvedimento 293374/2021. Di conseguenza non avrà molto senso, per esempio, emettere un’autofattura cartacea per un servizio da un operatore extra Ue e poi crearne il formato Xml da inviare allo Sdi a fini comunicativi. Su quanto sopra, è chiara la guida delle Entrate alla fattura elettronica e all’esterometro (versione 1.6 del 4 febbraio scorso), la quale conferma altresì che non v’è alcun obbligo di servirsi del TD16 per l’integrazione delle operazioni in reverse charge interno. Anche per queste, quindi, si può sempre procedere manualmente.

I tempi per l’emissione
In ogni caso, elettronici o analogici, i documenti vanno emessi nel rispetto dei tempi previsti (si veda il grafico fianco). Nel caso di un servizio generico ex articolo 7-ter, Dpr 633/72 rilevante in Italia da fornitore extra Ue, il committente nazionale deve emettere autofattura (cartacea o elettronica) entro il 15 del mese successivo a quello d’effettuazione dell’operazione, da determinare in base alle regole dell’articolo 6, comma 6, Dpr 633/72.

L’annotazione dell’autofattura nel registro delle vendite avviene entro il 15 del mese successivo a quello d’effettuazione e con riferimento al mese d’effettuazione (la registrazione va eseguita anche in Iva acquisti per poter esercitare la detrazione). In pratica, i termini di emissione e registrazione coincidono. E coincidono anche con quelli del nuovo esterometro. Secondo le regole in vigore da luglio, infatti, per le operazioni attive l’invio del file Xml deve avvenire entro gli ordinari termini di emissione della fattura, mentre per le operazioni passive l’invio va eseguito entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione del documento (controparte Ue) o, come nel caso dell’esempio, a quello d’effettuazione dell’operazione (controparte extra Ue). Ma se il fornitore extra Ue presta, in ipotesi, un servizio relativo a un immobile ubicato in Italia (articolo 7-quater), il committente deve emettere autofattura entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (con possibilità, si ritiene, di ricorrere all’autofattura differita in presenza di idonea documentazione).

Il momento impositivo si determina secondo le regole ordinarie: pagamento, emissione anticipata dell’autofattura. La registrazione dell’autofattura va eseguita nel registro Iva vendite entro il 15 del mese successivo a quello d’effettuazione e con riferimento a tale mese (e nel registro acquisti nei termini per operare la detrazione). In questo caso (autofattura immediata), i termini di emissione del documento precedono quelli d’invio dei dati a fini esterometro e, se è emessa autofattura elettronica trasmessa allo Sdi, l’adempimento comunicativo verrà evidentemente eseguito prima della scadenza ultima.

I TERMINI ORDINARI DEGLI ADEMPIMENTI
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