Adempimenti

Invio del modello Intrastat entro il mese successivo

Con la modifica introdotta dal Dl 73/2022 il differimento a regime scatta già dai modelli relativi al mese di maggio. Scelta tra il riepilogo nel periodo di ingresso o di esigibilità Iva

Spostamento a fine mese dell’obbligo di presentazione dei modelli Intrastat con effetto immediato per i modelli relativi al mese di maggio. È uno dei primi effetti derivanti dall’entrata in vigore del decreto Semplificazioni (articolo 3, commi 2 e 3, del Dl 73/2022) che espressamente prevede l’ obbligo di presentazione alla fine del «mese successivo al periodo di riferimento».

Lo spostamento fornisce l’occasione di chiarire la tempistica di presentazione dei modelli Intrastat relativi agli acquisti (Intra-2 bis) che in questi primi 5 mesi di operatività delle nuove regole ha posto più di un dubbio. Nelle istruzioni al modello Intra-2bis si legge che gli acquisti vanno riepilogati nel periodo in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano o nel mese in cui si verifica il fatto generatore dell’imposta per le merci Ue sulle quali l’Iva diventa esigibile in base alla direttiva Iva.

La scelta tra l’uno o l’altro criterio non è definitiva e va fatta di volta in volta dall’operatore che può, a seconda dell’esigenze della sua impresa, seguire l’ingresso dei beni in Italia ovvero il fatto generatore/esigibilità dell’imposta. In questo secondo caso, il collegamento delle nuove regole di presentazione del modello Intra-2bis con le norme della direttiva Iva e Dl 331/93 sul momento di effettuazione dell’acquisto intraUe è alquanto forte.

Si sa che, di regola, il fatto generatore degli acquisti intraUe coincide con l’inizio del trasporto della spedizione al cessionario dallo Stato membro di provenienza; quanto all’esigibilità dell’imposta, la direttiva Iva (articolo 69) prevede che per gli acquisti intraUe l’imposta diventa esigibile il 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore. Sulla base della norma europea, la norma interna (articolo 46 del Dl 331/93) dispone, lato cedente, che la fattura sia emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione; lato acquirente, che la fattura sia annotata, nel registro delle fatture emesse, entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura (con riferimento al mese precedente di ricevimento) e, nel registro degli acquisti, prima di operare la detrazione in base all’articolo 19 del Dpr 633/72.

Esemplificando, consideriamo il caso di una cessione intraUe con inizio del trasporto dalla Francia in data 30 aprile (fatto generatore dell’Iva) ed arrivo della merce in Italia il 1°maggio; la fattura è emessa e ricevuta dal cessionario il giorno 10 maggio (e va registrata entro il 15 giugno in riferimento al mese di maggio). Se l’operatore segue l’arrivo della merce in Italia, tale operazione andrà comunicata con l’Intra-2bis del 30 giugno con riferimento al mese di maggio.

Alla stessa conclusione si arriverebbe seguendo l’altra alterativa (fatto generatore/esigibilità dell’imposta «ai sensi della direttiva Iva»). Poiché, in base all’articolo 69 della direttiva, l’Iva relativa all’acquisto intraUe diventa esigibile il 15 del mese successivo a quello in cui si verifica il fatto generatore, nell’esempio richiamato l’acquisto (registrato entro il 15 giugno in riferimento al mese di maggio) va comunicato comunque con l’Intra-2bis del 30 giugno in riferimento al mese di maggio, poiché l’Iva è divenuta esigibile a maggio (non ad aprile, quando si è verificato il solo fatto generatore dell’imposta).

Tale lettura sembra trovare conferma nella circolare 73/E/1994, secondo cui la presentazione dei modelli Intra è collegata in linea di principio con il momento in cui la fattura è stata registrata.

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