Controlli e liti

Definizione a zero della sanzione se l’obbligazione è stata soddisfatta (in qualsiasi modo)

L’ordinanza 23801/2022 della Suprema corte: l’estinzione può avvenire a seguito di annullamento dell’atto impositivo, conciliazione giudiziale o stragiudiziale, definizione agevolata e pagamento del tributo

di Antonella Lucarelli

La definizione della sanzione a zero presuppone che l’obbligazione tributaria principale sia stata soddisfatta. E ciò a prescindere dalla modalità con cui si è proceduto: annullamento dell’atto impositivo, conciliazione giudiziale o stragiudiziale, definizione agevolata, pagamento del tributo. A fornire questo principio è l’ordinanza 23801/2022 della Cassazione.

La vicenda

L’agenzia delle Entrate – mediante atto di accertamento del 22 aprile 2015 – ha irrogato, alla società contribuente, la sola sanzione amministrativa prevista dall’articolo 21 del Dlgs 471/1997, per il tardivo versamento della tassa di concessione governativa all’articolo 21 del Dpr 641/1972. L’atto è stato impugnato dalla società innanzi alla Ctp che, accogliendo il ricorso, lo ha annullato. L’agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado, ottenendone la sua integrale riforma in Ctr.

L’istanza di definizione agevolata

In pendenza del termine di impugnazione di quest’ultima sentenza, la società ha presentato istanza di definizione agevolata della controversia ex articolo 6, comma 3, del Dl 119/2018.

Con provvedimento di diniego, l’agenzia delle Entrate ha respinto l’istanza di definizione agevolata evidenziando come la fattispecie non rientrasse tra quelle contemplate dall’articolo 6, ma dovesse essere considerata alla stregua di un atto di mera riscossione per essere stato definito aliunde il rapporto relativo al tributo, nei termini precisati dalla circolare 6/E/2019. La società ha impugnato l’atto di diniego e l’Agenzia ha resistito con controricorso.

L’estinzione dell’obbligazione tributaria

Invero, secondo la Cassazione, è accoglibile la tesi della società ricorrente proprio a seguito dell’esame della disposizione contenuta al comma 3, dell’articolo 6, secondo cui: «In caso di controversie relative alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione». Proprio sulla base dell’univoco tenore letterale di quest’ultima disposizione, la Corte, uniformandosi a un suo precedente orientamento (Cassazione 36037/2021 e 13232/2022) ha ritenuto che la «definizione a zero» delle sanzioni postuli, per l’appunto, che il rapporto relativo al tributo sia stato «definito», e cioè sia stato risolto mediante l’estinzione dell’obbligazione tributaria principale, secondo le diverse modalità previste dalle norme di diritto civile e tributario, che comprendono, tra l’altro, l’annullamento dell’atto impositivo, la conciliazione giudiziale o stragiudiziale, la definizione agevolata e il pagamento del tributo.

Con la prima delle due sentenze richiamate nell’ordinanza qui in commento, era stato anche precisato che una nota al testo della circolare, chiarisce che il disposto di cui al comma 3, dell’articolo 6 del Dl 119/20218 si riferisce a qualsiasi ipotesi in cui il tributo sia stato versato e, quindi, non soltanto a seguito di una diversa forma di definizione agevolata, ma anche del normale pagamento.

Il precedente delle Sezioni unite

La conclusione raggiunta nell’ordinanza 23801/2022 trova supporto anche nella pronuncia n. 18298/2021 con cui le Sezioni unite della Cassazione hanno ritenuto condonabile la pretesa impositiva concernente la contestazione e irrogazione di sanzioni conseguente al tardivo versamento delle imposte dovute, laddove il giudizio abbia tratto origine da contestazioni inerenti al merito della pretesa impositiva.

Nella fattispecie in questione è circostanza pacifica, nonché presupposto della pretesa sanzione, l’estinzione dell’obbligazione tributaria principale, avvenuta (seppure) tardivamente.

Questo articolo è realizzato da uno degli autori del Modulo24 Accertamento e riscossione del Gruppo 24 Ore.

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