Imposte

Cibo a domicilio, niente aliquota Iva ridotta per la consegna da un terzo per conto proprio

La risposta a interpello 9/2023: no all’agevolazione se operazione principale e secondaria sono effettuate da soggetti diversi

Il trasporto e la consegna di pasti a domicilio non sono soggetti ad aliquota Iva ridotta se effettuati da un terzo per conto proprio.

La risposta a interpello 9/2023 si occupa di un caso specifico in cui il soggetto che è tenuto alla preparazione dei pasti non è lo stesso che cura il trasporto a domicilio.

Secondo l’agenzia delle Entrate, in relazione a tale fattispecie, non sussistono le condizioni per le quali il trasporto possa dirsi accessorio rispetto all’operazione principale ed essere assoggettato allo stesso trattamento Iva previsto per quest’ultima. L’interpretazione non è nuova, bensì trova conferma in precedenti e numerosi documenti di prassi secondo i quali non è applicabile il disposto dall’articolo 12 del Dpr 633/1972 in tema di accessorietà quando l’operazione principale e quella secondaria non siano effettuate dal medesimo soggetto, ovvero quest’ultima non sia effettuata in virtù di un contratto di mandato senza rappresentanza. Per questo motivo, le prestazioni di trasporto in questione sarebbero soggette all’aliquota Iva propria e cioè quella ordinaria. Tale soluzione, sebbene rappresenti la naturale evoluzione delle prassi precedenti, continua a destare qualche perplessità, considerato il diverso orientamento della Corte di giustizia che, in materia di accessorietà delle prestazioni, non richiede l’identità soggettiva del fornitore.

Resta indubbio il fatto che, laddove la consegna a domicilio del pasto sia effettuata dallo stesso ristoratore, ovvero dal soggetto che si è occupato della preparazione del pasto in vista del suo consumo immediato, continua ad applicarsi all’intera operazione l’aliquota Iva del 10 per cento.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©