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Lo sconto in fattura del professionista forfettario entra nel calcolo del coefficiente di redditività

Per la dichiarazione la parcella si considera incassata alla data della fattura, emessa nel 2021, e non alla data di accettazione del credito fiscale avvenuta nel 2022

di Nicola Forte

La domanda

Un ingegnere in regime forfettario nel 2021 emette fattura con sconto in fattura superbonus 110%. Il credito viene accettato dall’ingegnere nel 2022 in seguito alla comunicazione dell’opzione da parte del committente effettuata nel 2022. Tenuto conto della risposta all’interpello numero 910-230/2022 da parte della direzione regionale delle Entrate delle Marche, il provento finanziario del 10% deve essere tassato nel 2021 e riportato nel quadro LM modello redditi 2022? Deve essere considerato al netto del coefficiente di redditività? Oppure deve essere tassato nel 2022 considerando la data di accettazione?
D. B. – L’Aquila

La soluzione anticipata dalla risposta all’istanza di interpello della direzione regionale delle Entrate delle Marche è stata recepita dall’agenzia delle Entrate con la circolare 23/E del 2022. Il documento di prassi citato ha affermato, al paragrafo 6.2.1, che il criterio di individuazione del momento di sostenimento della spesa da parte del committente, in base al principio di cassa, che beneficia dello sconto in fattura, coincide con il momento in cui il provento deve considerarsi incassato, cioè percepito, dal professionista che concede lo sconto. La data di incasso è quella di fatturazione, corrispondente nel quesito all’anno 2021, indipendentemente dalla circostanza che l’ingegnere abbia ottenuto la disponibilità del credito nel proprio cassetto nell’anno 2022 e lo abbia accettato sempre nel 2022. Il provento finanziario del 10% deve essere assoggettato a tassazione nell’anno 2021 riportando lo stesso nel quadro LM. L’agenzia delle Entrate ha affrontato il problema con riferimento ad un professionista che determina il reddito analiticamente ai sensi dell’articolo 54 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986. La soluzione resta però valida anche con riferimento ai professionisti forfettari. Secondo l'agenzia delle Entrate «a seguito dell’opzione esercitata dal committente il professionista o il tecnico recupera il contributo anticipato sotto forma di sconto acquisendo un credito d’imposta pari al 110 per cento dell'importo oggetto di sconto. Si ritiene che l'intero importo del credito ottenuto a fronte dello sconto, pari al 110 per cento dello stesso, costituisca un provento percepito nell’esercizio dell’attività professionale e, pertanto, assoggettato a tassazione ai sensi dell’articolo 54 del Tuir». Ne consegue che, per i professionisti che applicano il regime forfettario, il coefficiente di redditività deve essere applicato anche sui predetti proventi tenendo conto, però, della data di fatturazione e non di accettazione del credito.

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