Controlli e liti

Reclamo-mediazione, nei casi ancora pendenti la mancata istanza non preclude il ricorso

Per la Cassazione l’inammissibilità non si applica alle situazioni anteriori alla pronuncia di incostituzionalità del 2014

di Andrea Taglioni

Per le controversie che rientrano nel perimetro dell’articolo 17-bis del Dlgs 546/92, la presentazione del ricorso seguita dall’immediata costituzione in giudizio – senza attendere la fase amministrativa del reclamo e della mediazione – non determina l’inammissibilità del ricorso. A queste conclusioni è giunta la Corte di cassazione con l’ordinanza 27955 del 14 ottobre scorso.

Il reclamo-mediazione ex articolo 17-bis del Dlgs 546/1992 (che dalla sua introduzione ha subìto sostanziali modifiche) prevedeva in origine che il reclamo fosse condizione di ammissibilità del ricorso rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Con il comma 611 della legge 147/2013 (Finanziaria 2014), e per i soli atti ricevuti dal contribuente a decorrere dal 2 marzo 2014, il legislatore ha poi modificato la disciplina, anche dal punto di vista procedurale, prevedendo che la mancata presentazione del reclamo non determinasse più l’inammissibilità del ricorso, bensì la più mite improcedibilità dello stesso.

Nonostante il cambiamento del quadro normativo, però, rimaneva comunque una dicotomia tra procedimenti anteriori e posteriori alla modifica legislativa introdotta dalla legge Finanziaria 2014:

● per gli atti notificati prima del 2 marzo 2014 permaneva l’inammissibilità del ricorso qualora non fosse esperita la fase pregiurisdizionale;

● per quelli notificati successivamente a tale data veniva prevista soltanto l’improcedibilità dell’azione.

Questa disparità di trattamento è stata risolta dalla Corte costituzionale che, con la sentenza 98/2014, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 17-bis, comma 2, del Dlgs 546/92 nella parte in cui sanzionava con l’inammissibilità del ricorso l’omessa presentazione del reclamo da parte del contribuente.

Muovendo da tale contesto, nell’ordinanza 27955/2021 i giudici di Cassazione hanno accolto il gravame ritenendo non corretto – al contrario di quanto sostenuto dalla Commissione tributaria regionale – far discendere dalla mancata presentazione del reclamo l’inammissibilità del ricorso. E ciò non tanto per l’intervento normativo di natura sostanzialmente processuale (che regola quindi soltanto gli atti processuali realizzati dal momento in cui la norma è entrata in vigore) ma in conseguenza degli effetti che la declaratoria di incostituzionalità dell’articolo 17-bis, comma 2, del Dlgs 546/92 determina sui rapporti ancora pendenti. Infatti, con l’eliminazione della norma, la fattispecie della regolare introduzione del giudizio, in assenza della presentazione del reclamo, non è più applicabile anche alle situazioni anteriori alla pronuncia di incostituzionalità. Fermo restando che gli effetti di quest’ultima non si estendono ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo.

Pertanto – conclude la Suprema corte – la mancata presentazione dell’istanza di reclamo e mediazione non può più determinare l’inammissibilità del ricorso in tutte quelle situazioni ancora pendenti e, in relazione alle quali, i contribuenti non hanno potuto accedere alla tutela giurisdizionale in base alla precedente normativa.

Infine è auspicabile che questioni del genere non approdino di nuovo al vaglio della Suprema corte, come è successo nel caso deciso dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia (sentenza 7989/15 del 16 settembre 2021), che ha stabilito, richiamando i principi espressi dalla Corte costituzionale (sentenza 98/2014), come l’omissione della presentazione del reclamo, per i rapporti ancora in essere, è priva di conseguenze giuridiche.

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