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Esclusi dal credito d’imposta i lavori di manutenzione di un immobile in area Zes

Il credito d’imposta è stato esteso all’acquisto di terreni e all’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, resta quindi esclusa la sola manutenzione

Barbara Marini

La domanda

Una società operante in Sicilia occidentale nel settore della riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni con codice Ateco 33.15.00, ha avuto una concessione trentennale dal demanio marittimo per lo svolgimento dell’attività. Si chiede se i lavori di manutenzione dell’immobile ricadente nell’area Zes (Zone economiche speciali) di proprietà del demanio possano essere inseriti in una pratica di credito d’imposta Zes che prevede l’acquisto di macchinari e attrezzature. Inoltre si chiede se le spese di manutenzione possono essere inserite per stato di avanzamento dei lavori.
S. D. - Trapani

Il credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone economiche speciali, istituite nelle regioni meno sviluppate e in transizione, di cui all’articolo 4, Dl 91/2017, è stato prorogato per effetto della legge di bilancio 2023 (legge 197/2022, articolo 1 comma 267), che ne ha esteso l’efficacia a tutto il 2023. Il comma 2 dell’articolo 5 del Dl 91/2017 dispone che «In relazione agli investimenti effettuati nelle Zes, il credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 [Bonus investimenti nel Mezzogiorno o Bonus Sud], è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito d’imposta è esteso all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti». In sintesi, le disposizioni relative agli investimenti effettuati nelle Zes ricalcano in larga misura quelle del Bonus Sud. Un’importante differenza tra i due crediti riguarda l’acquisto di immobili strumentali, acquisto consentito solo per le Zes. Si osserva che in relazione agli immobili non è stato chiarito a livello di prassi se vada applicato o meno il requisito di "novità", requisito previsto dalla legge 208/2015 sul Bonus Sud. L’applicazione o meno del criterio della novità, valido appunto per gli investimenti agevolati dal Bonus Sud, agli immobili delle zone Zes rende incerto il trattamento dell’acquisto di tale tipologia di beni e delle spese ad essi associate. Venendo alla risposta al quesito, si ritiene che le spese di manutenzione sull’immobile, genericamente descritte nel quesito, non deducendosi pertanto un’eventuale ampliamento dell’immobile già esistente, non possano in ogni caso (e quindi indipendentemente dal criterio della novità) usufruire del credito d’imposta Zes, non trattandosi di acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie o di immobili, né di spese che possano contribuire all’ampliamento di immobili strumentali, vale a dire di quella categoria di spese agevolabili dalla norma.

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