Adempimenti

Alto mare, l’esenzione Iva richiede sempre il protocollo della dichiarazione in fattura

La risposta a interpello 89/2022: indicazione necessaria sia per i fornitori diretti che indiretti. Estremi consultabili sul sito web delle Entrate o comunicati dal centro operativo di Pescara

Per l’esenzione Iva relative alle forniture di bordo i fornitori sia diretti che indiretti devono, in ogni caso, indicare nella fattura gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’alto mare consultabile sul sito web delle Entrate o comunicato dal Cop (centro operativo di Pescara), a seconda che si tratti, rispettivamente, di un dichiarante residente o non residente.

L’Agenzia interviene nuovamente sulla dichiarazione di alto mare ai fini della non imponibilità Iva per le operazioni relative alle navi destinate ad attività commerciale adibite alla navigazione in alto mare. Con la risposta a interpello 89/2022, relativa al caso di una società non comunitaria attiva nel settore dei prodotti energetici, l’Agenzia risponde in relazione alle forniture indirette e agli obblighi indicati per tale ipotesi dalla risoluzione 54/E/2021 (si veda l’articolo «Dichiarazione di alto mare anche al Centro operativo di Pescara»), secondo cui il fornitore diretto deve:

1. prima del momento di effettuazione della fornitura, ricevere e verificare il numero di protocollo delle «dichiarazioni 8-bis» dei propri clienti e riportare detto protocollo sulle proprie fatture;

2. trasmettere al fornitore indiretto copia della «dichiarazione 8-bis» originale, oltre al numero di protocollo di ricezione della dichiarazione, che dovrà essere indicato sulle fatture da quest’ultimo emesse nei confronti del fornitore diretto in regime di non imponibilità.

La società richiedente evidenzia al riguardo un aspetto pratico già rilevato anche su queste pagine, che il fornitore diretto, non ricevendo sul cassetto fiscale che il dato relativo al protocollo telematico, non è in grado di trasmettere al suo cedente o prestatore «la dichiarazione» di alto mare ma soltanto gli estremi del relativo protocollo telematico; questo ovviamente a meno che non la richieda nelle vie brevi, quindi al di fuori del canale telematico, così come avviene nel caso di dichiarazione al Cop (prevista nel caso di cliente privo di codice fiscale in Italia).

Al riguardo l’Agenzia evidenzia che (anche) al fornitore indiretto è accessibile una modalità di controllo degli estremi ricevuti attraverso il servizio «Verifica dichiarazione nautica» disponibile nell’area libera del sito web delle Entrate. Va, tuttavia, rilevato al riguardo, che tale servizio identifica la dichiarazione per il suo anno di presentazione, non sempre indicativo dell’anno cui la stessa si riferisce.

Per evitare ritardi nell’invio della dichiarazione di alto mare rispetto alla data delle forniture, infatti, molti operatori si sono attrezzati anticipando l’adempimento per il 2022 alla fine del 2021. Il settore della logistica via mare non si ferma per capodanno e l’invio di migliaia di righe di dichiarazione il 1° gennaio 2022 ha reso di fatto necessario questo anticipo per le imprese armatoriali che acquistano da fornitori italiani. L’attribuzione al corretto anno d’imposta della dichiarazione ha presentato e talvolta tutt’ora presenta criticità anche nel cassetto fiscale del fornitore diretto.

Nonostante gli sforzi per rendere il sistema efficace agli scopi, sono ancora molte le questioni aperte e le difficoltà interpretative ed applicative per gli operatori, confermando che il rinvio del sistema sanzionatorio ad aspetti formali in un quadro ancora in gestazione rischia di punire contribuenti molto più confusi che colpevoli.

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