Controlli e liti

L’atto interno non prova l’inerenza a fini Iva

Per la Ctp di Torino 710/2/2021 l’atto proveniente dal direttore dell’impresa o del legale rappresentante è «autoreferenziale»

di Alessia Urbani Neri

L’Iva sull’acquisto di beni ovvero per l’esecuzione di prestazioni può venire detratta dall’imprenditore solo ove ne dimostri, con prova precisa e rigorosa, l’effettività ed inerenza all’attività d’impresa. Tale prova non può dirsi raggiunta nel caso di produzione di un atto di notorietà del direttore dell’azienda, trattandosi di atto interno, riferito al medesimo soggetto che vuole fruire del beneficio fiscale.
In tal senso si è pronunciata la Ctp di Torino con la sentenza n. 710/2/2021 (presidente Bianconi, relatore Marini) confermando la legittimità dell’accertamento emesso per non aver fornito il contribuente la prova della effettività e inerenza delle spese sostenute nell’esercizio d’impresa, la cui Iva veniva detratta in dichiarazione.
Una società, infatti, aveva acquistato delle prestazioni di servizio da altra impresa appartenente al medesimo gruppo aziendale, emettendo fatture, il cui costo utilizzato in detrazione veniva disconosciuto dall’ufficio fiscale poiché, in sede di verifica fiscale, la società non aveva giustificato l’effettività ed inerenza della spesa.
In particolare, la parte contribuente riteneva dimostrata l’effettività dell’esecuzione della prestazione mediante l’esibizione di un atto di notorietà dell’ex direttore d’azienda, che aveva gestito l’intera operazione commerciale e dichiarato di essersi avvalso della consulenza professionale di altra impresa. Anche con riferimento all’altra fattura contestata dall’ufficio produceva atto notorio del legale rappresentate della società in favore della quale sarebbe stata resa la prestazione, attestante tutte le attività svolte dall’impresa.
Ora, è noto che un costo è deducibile in quanto effettivamente prestato e, quindi, certo e determinato (articolo 109, comma 1, Tuir) e inerente (articolo 109, comma 5). Esso va dedotto solo se effettivamente eseguito e connesso non tanto ad una precisa componente del reddito, bensì ad una attività idonea a produrre utili. Ricade , poi, sulla parte contribuente, che si vuole avvalere del beneficio fiscale della detrazione dell’Iva per il costo sostenuto, provare che la spesa sopportata si riferisce a prestazione effettivamente resa nell’ambito dell’esercizio dell’attività commerciale propria dell’azienda. Come sostenuto da costante giurisprudenza di legittimità, «ai fini della detrazione di un costo come l’Iva, la prova dell’inerenza, ossia dell’esistenza e natura della spesa.. incombe sul contribuente in quanto soggetto gravato dell’onere di dimostrare l’imponibile maturato» (Cassazione, 25612/2021).
Ebbene, come correttamente rilevato dal giudice di merito, un atto di notorietà proveniente dal direttore dell’impresa stessa ovvero dal legale rappresentante dell’azienda nei cui confronti è stata resa la prestazione, non può dirsi prova idonea, attesa la natura “autoreferenziale” della dichiarazione, elusiva della normativa di riferimento, dovendo risultare l’effettività e inerenza da elementi oggettivi e specifici.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©