Imposte

Dal tax credit Iva ai bonus energia, cessioni con regole diverse

Se la procedura per i crediti Iva è consolidata da tempo, le cose si complicano per altri tipi di aiuto, come quelli istituiti durante l’emergenza Covid

di Gianluca Dan

Negli ultimi anni sono diverse le disposizioni normative che hanno consentito la trasformazione delle detrazioni/deduzioni in crediti d’imposta e la relativa cessione. In questo modo anche i contribuenti che non hanno capienza nell’imposta lorda, o che dovrebbero aspettare tempi lunghi per l’utilizzo in compensazione, possono cartolarizzare questi asset.

Crediti Iva

La procedura per la cessione dei crediti Iva è consolidata: quelli risultanti dalla dichiarazione annuale e, dal 1° gennaio 2020, quelli derivanti dalle liquidazioni trimestrali possono essere ceduti per atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio, in cui devono chiaramente individuarsi le parti contraenti e l’oggetto del contratto.

Al fine di cedere il credito Iva annuale o quelli trimestrali il contribuente dovrà pertanto preventivamente indicare l’eccedenza d’imposta nella dichiarazione annuale ovvero nell’istanza trimestrale di riferimento e richiederne il rimborso.Inoltre, in base all’articolo 69 del Regio Decreto 2440/1923, l’avvenuta cessione del credito deve essere notificata all’ente pagatore (agenzia delle Entrate competente per territorio nonché all’agente della riscossione).

Crediti d’imposta Ace

L’articolo 19, comma 3 del Dl 73/2021, istitutivo dell’Ace innovativa per il 2021, consente la trasformazione della deduzione maggiorata al 15% in credito d’imposta mediante applicazione delle aliquote Irpef di cui all’articolo 11 del Tuir, in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, o al 24% per l’Ires previa apposita comunicazione alle Entrate regolata dal provvedimento 17 settembre 2021.

La comunicazione per la conversione della deduzione Ace in credito d’imposta poteva essere inviata dal 20 novembre scorso fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (30 novembre 2022, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

Tale tax credit può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. In questo caso i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

Bonus energetici

I crediti d’imposta “energia” previsti dai Dl 4/2022, Dl 21/2022 e, per il terzo trimestre 2022, dal Dl 115/2022, sono cedibili solo per intero dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. Due ulteriori cessioni sono possibili solo se effettuate a favore di:
O banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Tu delle leggi in materia bancaria e creditizia, Dlgs. 385/1993;
O società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del citato Testo unico;
O imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia in base al Codice delle assicurazioni private, di cui al Dlgs 209/2005, ferma restando l’applicazione delle disposizioni relative al rafforzamento dei controlli preventivi da parte dell’agenzia delle Entrate, disciplinati dall’articolo 122-bis, comma 4, del Dl 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i soggetti, anche successiva alla prima.

I contratti di cessione conclusi in violazione sono nulli. Per la cessione dei crediti d’imposta energetici, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto a tali crediti d’imposta. Il provvedimento 253445/2022 detta le modalità di attuazione per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese, per le spese sostenute nel primo e nel secondo trimestre 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, stabilendo che il credito è utilizzabile dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022.

Aiuti per emergenza Covid

In base all’articolo 122 del Dl 34/2020, i seguenti crediti d’imposta erano cedibili fino al 31 dicembre 2021:
O crediti relativi ai canoni dei contratti di locazione di botteghe, negozi e degli immobili ad uso non abitativo (articolo 65 Dl 18/2020 e articolo 28 Dl 34/2020);
O credito d'imposta per le spese di sanificazione e l’acquisto dei Dpi (articolo 125 Dl 34/2020);
O credito d’imposta per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120 Dl 34/2020 la cui cessione è stata anticipata al 30 giugno 2021 dalla Legge di bilancio per il 2021).

Invece il credito d’imposta per i canoni di locazione spettanti in base all’articolo 5 Dl 4/2022 alle imprese del settore turistico, nonché a quelle dei settori di cui al codice Ateco 93.11.20 - Gestione di piscine, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, può essere tuttora ceduto. Tale credito spetta a condizione che i beneficiari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento del 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. La cessione del credito deve essere comunicata all’agenzia delle Entrate indicando i dati del cessionario nella sezione III del quadro A del modello di autodichiarazione approvato dal provvedimento 30 giugno 2022 da presentare entro il termine ultimo del 28 febbraio 2023.

Per ciascun contratto di locazione per il quale si opta per la cessione del credito, quest’ultimo deve essere ceduto per l’intero importo, non essendo ammessa la cessione parziale. Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate: dopo l’accettazione, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto, il cessionario potrà utilizzare il credito d’imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©