Imposte

Portafoglio clienti fuori dal riallineamento

Risoluzione 46/E: gli importi oggetto di rivalutazione riguardano solo i marchi, l’avviamento e le attività a vita utile indefinita. L’Agenzia corregge il tiro rispetto alla risposta di marzo

di Alessandro Germani

Gli importi oggetto di rivalutazione/riallineamento, che si deducono oggi in cinquantesimi (prima in diciottesimi) riguardano i marchi, l’avviamento e le attività a vita utile indefinita, ma non anche il portafoglio clienti iscritto ai sensi dell’Ifrs 3. La risoluzione 46/E di ieri corregge il tiro rispetto alla risposta 108 del 14 marzo scorso.

La deduzione originaria di tali intangibles oggetto di riallineamento (soggetti Ias e Oic) o rivalutazione (soli soggetti Oic) era prevista in diciottesimi. Poi la legge di bilancio è intervenuta sull’articolo 110 introducendo il comma 8-ter che l’ha allungata a 50 anni. Il successivo comma 8-quater ha previsto la possibilità di mantenerla in diciottesimi pagando, per la differenza rispetto al 3%, la sostitutiva a scaglioni prevista dall’articolo 176, comma 2-ter, del Tuir in tema di conferimenti aziendali neutrali. La stessa relazione illustrativa alla legge di bilancio 2022 ha chiarito che il riferimento ai marchi e all’avviamento è esemplificativo, ma si ricomprendono nella disposizione agevolativa anche le attività a vita utile indefinita per i soggetti Ias ex articolo 10 del Dm 8 giugno 2011. Non sono ricompresi, invece, gli intangibles previsti dal comma 1 dell’articolo 103 del Tuir per i quali la deduzione non può superare il 50% (brevetti, informazioni, ecc.). Secondo l’Agenzia il legislatore, nel fare riferimento all’articolo 103 per le casistiche di deduzione in 18 anni, prescinde dalla durata dell’ammortamento contabile. La riprova starebbe nel comma 8-quater che consente proprio, per chi paga l’ulteriore sostitutiva, di mantenere la deduzione in diciottesimi.

Corollario di ciò è quindi il superamento della citata risposta n. 108. In quella circostanza l’Agenzia aveva ammesso che la lista clienti, nell’ambito di un’acquisizione in base all’Ifrs 3, in cui tale asset veniva ammortizzato secondo la sua vita utile individuata in 20 anni, potesse rientrare nell’ambito oggettivo del riallineamento. Il dietrofront odierno sembra imputabile al fatto che in quel caso non si trattava né di marchio o di avviamento, né di un’attività a vita utile indefinita (articolo 10 del Dm 2011). Per cui l’ammortamento era stato fissato (solo) contabilmente a 20 anni. Nella risoluzione di ieri l’Agenzia afferma che la chiave per rientrare nella norma agevolativa è l’articolo 103 del Tuir in relazione a marchi, avviamento e attività a vita utile indefinita. Secondo tale ragionamento non c’è dunque spazio per la lista clienti. Da qui il cambio di impostazione.

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