Imposte

Difesa comune europea, niente Iva e accise per le forze armate

Il decreto verso l’ok nel Consiglio dei ministri. Agevolazione estesa ai civili che seguono i militari

Dal 1° luglio non sono soggette all’Iva e alle accise le operazioni nei confronti delle forze armate dei Paesi membri che partecipano ad attività nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (Psdc).

È all’esame del consiglio dei ministri lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/2235 diretta a modificare le norme Iva e il regime delle accise riguardo gli sforzi di difesa nell’ambito dell’Unione Europea.

È già prevista dalla legislazione europea e nazionale un’esenzione dalle suddette imposte a favore delle forze armate Nato. Lo stesso non vale, ad oggi, per quelle europee. Pertanto, come chiarisce il quarto “considerando” della direttiva, è necessario estendere tale regime alle forze armate dei Paesi membri che hanno un ruolo in politica di sicurezza e di difesa comune, al fine di migliorare le capacità europee nel settore della difesa nonché di potenziare la sicurezza dell’Unione.

Dando attuazione alla norma comunitaria, in vigore prossimo 1° luglio, lo schema di decreto di recepimento inserisce le lettere b-bis) e b-ter) nell’articolo 72 del Dpr 633/1972, rendendo non imponibili ai fini Iva:

– le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (effettuate in Italia) destinate alle forza armate di altri Stati membri;

– le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate dall’Italia verso un altro Stato membro, a favore delle forze armate di qualsiasi altro Stato membro diverso da quello di destinazione.

Tale agevolazione è soggetta a dei limiti: sul piano oggettivo, essa riguarda solo quei beni e servizi destinati all’uso di tali forze nonché del personale civile che le accompagna o all’approvvigionamento delle relative mense; sul piano soggettivo, opera solamente in riferimento alle forze armate che svolgono compiti direttamente connessi a uno sforzo di difesa nel quadro della Psdc. Sarebbero escluse, pertanto, le missioni civili nell’ambito della Psdc.

Al regime di non imponibilità previsto sul lato attivo fa seguito l’inserimento all’articolo 38, comma 3, del decreto legge 331/1993 della lettera d-bis). La novella, in sostanza, disciplina la medesima operazione sul lato passivo. Nel dettaglio, essa determina un’assimilazione a un acquisto intraUE dell’introduzione di beni, da parte delle forze armate italiane che operano nell’ambito della Psdc, laddove l’importazione di tali beni non abbia le condizioni per beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 68, lettera c), del Dpr 633/1972. Inoltre, proprio per il rinvio che tale norma effettua all’articolo 72 dello stesso decreto, sono da considerarsi non imponibili anche le importazioni in Italia effettuate dalle forze armate di uno Stato membro sempre nell’ambito di uno sforzo di difesa ai fini della realizzazione di un’attività di Psdc dell’Unione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©