Contabilità

Proroga di 180 giorni incerta per le assemblee delle società «a cavallo»

Da chiarire anche il ricorso all’assemblea telematica per le seconde convocazioni dopo il 31 luglio

di Pierpaolo Ceroli e Agnese Menghi

Nella stesura delle norme, molto spesso il legislatore sembra “dimenticarsi” delle società con esercizio non coincidente con l’anno solare, come nel caso dell’articolo 106 del Dl 18/2020, modificato dal decreto Milleproroghe 2021, recante la proroga a 180 giorni per l’approvazione del bilancio e le modalità semplificate per lo svolgimento delle assemblee. Entrambe le agevolazioni si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021, limitandone il ricorso e creando disallineamenti tra prima e seconda convocazione. Ma iniziamo vedendo chi sono le società a cavallo.

In particolare, rientrano in questa categoria sia le imprese che hanno l’esercizio sociale di 12 mesi non coincidente con l’anno solare (ad esempio 01.07.2020-30.06.2021) sia quelle con esercizio inferiore o superiore a detto periodo (ad esempio 01.01.2020-31.01.2021). La necessità di optare per un periodo diverso dall’anno solare è guidata principalmente da una diversa ciclicità dell’attività svolta rispetto all’anno, come nel caso ad esempio delle società calcistiche o di quelle di giocattoli.

Passando all’articolo 106, l’assemblea che approva il bilancio al 31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni civilistiche e statutarie, è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. La norma consente, quindi, di avvalersi del maggior termine a cui solitamente è possibile ricorrere, se previsto dallo statuto, in caso di bilancio consolidato o di particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto sociale. Lo stesso articolo, inoltre, prevede la possibilità di svolgere le diverse assemblee anche esclusivamente con mezzi di telecomunicazione che consentano l’identificazione e la partecipazione dei partecipanti, nonché la possibilità di votare.

Le agevolazioni sono però a tempo determinato applicandosi alle assemblee tenute (e non più “convocate”, come previsto originariamente dalla norma) entro il 31 luglio 2021: la fruizione automatica dei 180 giorni è concessa quindi solo a pochissime società con esercizio a cavallo. Infatti se si considera che la norma si riferisce contemporaneamente al bilancio al 31 dicembre 2020 e alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021, solo le imprese a cavallo che chiudono l’esercizio a gennaio 2021 si possono avvalere automaticamente della disposizione agevolativa, considerando poi unicamente la prima convocazione, mentre per quelle che chiudono successivamente, i 180 giorni non sembrano fruibili automaticamente in quanto l’assemblea in prima convocazione dovrebbe essere tenuta entro il 31 luglio 2021, vanificando la possibilità di differimento di approvazione.

Inoltre, per quelle imprese che chiudono l’esercizio sociale prima del 31 dicembre, l’automatismo dei 180 giorni sembra essere precluso nonostante parte dell’esercizio si sia svolto durante il 2020, come nel caso di esercizio 1.12.2019-30.11.2020. In tali ipotesi, si ritiene di dover preferire un’interpretazione estensiva della norma, prescindendo dal riferimento al 31 dicembre 2020, facendo invece affidamento alla possibilità di ricorrervi se l’assemblea è tenuta entro il 31 luglio 2021.

In merito invece alle modalità di svolgimento delle assemblee societarie (il cui oggetto non necessariamente deve riguardare l’approvazione del bilancio), potrebbe verificarsi che la prima convocazione sia tenuta entro la fine di luglio e, quindi, con la possibilità di avvalersi delle modalità telematiche, mentre all’eventuale seconda convocazione slittata al mese successivo non sembrerebbe applicabile la disciplina agevolativa.

In questo caso cosa deve prevedere l’avviso di convocazione riportante sia la data di prima che di seconda convocazione? Sembrerebbe che nell’invito dovranno essere distintamente indicate le modalità di tenuta della riunione, specificando che per la prima convocazione è possibile fruire della via telematica, mentre per la seconda si dovranno utilizzare le modalità ordinarie.

Sull’argomento occorre, però, citare Assonime (News legislativa del 10 marzo 2021), secondo cui è possibile svolgere in seconda convocazione un’assemblea virtuale, se il primo incontro sia stato tenuto entro luglio 2021, in quanto il passaggio a un’eventuale convocazione successiva non dipende da una decisione degli amministratori ma dal comportamento dei soci.

È evidente, quindi, che un intervento chiarificatore del legislatore è necessario, anche per evitare che una sbagliata interpretazione della norma porti all’annullabilità delle delibere assembleari.

Chi sono

Le società a cavallo

Sono le imprese che hanno un’esercizio sociale di 12 mesi che non coincide con l'anno solare. Di solito la scelta dipende da una diversa ciclicità dell’attività svolta, come nel caso delle società calcistiche che seguono il periodo di campionato, delle imprese di gestione termica o che producono giochi. Vi rientrano anche le società con esercizio inferiore o superiore a 12 mesi

I nodi da chiarire

Proroga di 180 giorni

La normativa permette il ricorso al maggior termine di 180 giorni ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2020 e alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021. Tra le imprese a cavallo solo quelle che chiudono l’esercizio a gennaio 2021 se ne possono avvalere, mentre quelle che chiudono dopo, dovrebbero effettuare la prima convocazione entro il 31 luglio 2021, vanificando però la possibilità di differire l’approvazione

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