Controlli e liti

Il ricorso sana la nullità solo se precedente al termine di decadenza

La Ctp Roma: all’avviso si applicano le norme del processo civile sulle notifiche

di Marco Nessi e Roberto Torelli

La natura sostanziale dell’avviso di accertamento non impedisce di applicare le norme sulle notifiche tipiche del processo civile. Perciò, il fatto che il contribuente abbia comunque fatto ricorso, non può convalidare – ora per allora – un atto imperfetto. Detto diversamente, in questo caso il Fisco non può evitare la decadenza.

È il principio della Ctp Roma nella sentenza 2744/21/2021 (presidente e relatore Papa). Nel caso esaminato, nel mese di ottobre 2020, ad un contribuente veniva notificato un avviso di accertamento Tari relativo all’annualità 2014.

In sede di ricorso, il contribuente resisteva, eccependo l’illegittimità della pretesa impositiva per la mancata notifica dei verbali di pagamento, la mancata attivazione del contraddittorio preventivo e la prescrizione quinquennale del termine di accertamento.

A sua volta il Comune chiedeva il rigetto del ricorso, stante l’avvenuta consegna dell’avviso di accertamento alla posta nei termini di decadenza e l’assenza di un obbligo normativo all’attivazione del contraddittorio.

Il collegio ha, in primis, respinto l’eccezione preliminare fondata sul difetto di contraddittorio preventivo. Con riferimento alla decadenza del potere impositivo, la Commissione ha osservato che, nonostante l’avvenuta consegna dell’avviso di accertamento alla posta operato dal Comune nel mese di dicembre 2019, questo atto doveva considerarsi nullo, non essendo stato notificato al contribuente entro il medesimo termine.

Peraltro, in applicazione delle norme sulle notificazioni previste nel processo civile (applicabili, ai fini fiscali, ai sensi dell’articolo 60 del Dpr 600/73), la proposizione del ricorso del contribuente può essere idonea a sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto (ex articolo 156 Codice procedura civile) soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del potere di accertamento.

In applicazione di questo principio, secondo il collegio, nel caso specifico, la presentazione del ricorso da parte del contribuente non poteva essere tale da convalidare ex tunc l’avviso di accertamento in quanto quest’ultimo, non essendo stato notificato entro il 31 dicembre 2019, costituiva un atto già imperfetto e, come tale, nullo ed inidoneo ad evitare la decadenza dell’Amministrazione finanziaria.

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