Controlli e liti

Nullo l’avviso al liquidatore della società estinta

Per la Ctr della Puglia 2172/4/21 inammissibile il ricorso in quanto rappresentante di un soggetto inesistente

di Alessia Urbani Neri

La Ctr della Puglia con la sentenza n. 2172/4/21 (presidente De Bari, relatore Carone) ha annullato l’avviso di accertamento notificato al liquidatore di una società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, dichiarando inammissibile il ricorso proposto dallo stesso liquidatore, in quanto rappresentante di un soggetto inesistente.

La vicenda giudiziaria trae origine dal recupero delle imposte dovute da una società di capitali per la mancata presentazione della dichiarazione annuale, cui era tenuto il liquidatore nella vigenza dello stato di liquidazione della società stessa, stante, altresì, l’omessa esibizione della documentazione contabile chiesta dall’ufficio fiscale. In particolare, l’amministrazione finanziaria aveva notificato l’atto impositivo al liquidatore in qualità di legale rappresentante di una società, che “medio tempore” era stata cancellata dal Registro delle Imprese.

La società proponeva ricorso al giudice tributario, lamentando l’invalidità dell’accertamento notificato all’impresa, cancellata in epoca anteriore all’entrata in vigore del Dlgs 175/2014, il quale prevede l’ultrattività della società per il quinquennio successivo alla sua cancellazione. L’ufficio fiscale sosteneva l’efficacia retroattiva della novella del 2014 e la correttezza della ripresa tributaria, in conformità dell’articolo 2495 del Codice civile.

Il giudice di merito ha ritenuto inammissibile il ricorso promosso dalla società in persona del liquidatore, non avendo questi agito in proprio, ma come rappresentante di un soggetto giuridico inesistente. Parimenti, conclude la Ctr che l’accertamento è nullo per essere stato notificato alla società estinta, ossia giuridicamente inesistente.

È, infatti, pacifico in giurisprudenza che la cancellazione di una società di capitali dal Registro delle Imprese ne comporta l’automatica estinzione, con conseguente carenza di legittimazione ad agire del legale rappresentante, cui sarebbe stato notificato successivamente l’atto impositivo, in quanto rappresentante di un soggetto giuridico ormai inesistente.La pronuncia in esame è conforme alla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui il riformato art. 2495 c.c. per effetto dell’art. 28, comma 4 del Dlgs 175/14, che prevede la “sopravvivenza” della società cancellata per ulteriori 5 anni, ha natura sostanziale e non ha efficacia retroattiva, andando la novella ad incidere sulla capacità delle società cancellate (Cassazione, ordinanza n. 31846/21).

L’amministrazione avrebbe dovuto, invece, notificare l’accertamento al liquidatore in proprio e non come rappresentante della società, oramai estinta, facendo valere la responsabilità sussidiaria del liquidatore ai sensi dell’articolo 36 Dpr 602/73 per la colpevole mancata presentazione della dichiarazione dei redditi durante il periodo della “liquidazione”

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