Controlli e liti

Sospensione estiva a rischio per accessi e verifiche

di Antonio Zappi

La sospensione estiva non vale per tutte le attività fiscali. Dal 1° agosto al 31 agosto (articolo 1 della legge 742/69) c’è lo stand by dei termini processuali: se, quindi, un termine per ricorsi o appelli dovesse iniziare a decorrere durante il periodo feriale, il suo inizio verrà differito al 1° settembre, ovvero dopo la fine del periodo di sospensione medesimo. Qualora, invece, il termine abbia già iniziato a decorrere anteriormente al 1° agosto, lo stesso rimarrà sospeso nel periodo feriale per ricominciare a decorrere sempre il 1° settembre. In altri termini, poiché un ricorso tributario deve essere notificato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (articolo 21 del Dlgs 546/92), se un avviso di accertamento viene ricevuto dal contribuente in data 25 luglio 2018, il termine per il ricorso scadrà il 24 ottobre (60+31 giorni).

Presentando, invece, un’istanza di accertamento con adesione prima del decorso del termine ordinario per impugnare (ex articolo 6, comma 3, del Dlgs 218/1997), i termini di proposizione del ricorso dell’accertamento esemplificato spireranno il 22 gennaio 2019 (60+31+90 giorni cumulabili, ex articolo 7-quater comma 18, del Dl 193/2016). In quanto gli importi intimati vanno pagati entro il termine per il ricorso, una medesima dilazione sospensiva si applica anche per i pagamenti delle somme richieste mediante gli accertamenti esecutivi (articolo 29 del Dl 78/2010), nonché a chi rinuncia a ricorrere beneficiando di una riduzione delle sanzioni a un terzo (la sospensione feriale vale anche per l’acquiescenza, ex articolo 15 del Dlgs 218/97 e circolare 235/E/1997, capitolo IV, paragrafo 1). Stessa sospensione (circolare 138/E/2000, paragrafo2.3) vale anche per chi intendesse definire in via agevolata un atto di contestazione/irrogazione di sanzioni amministrative (articoli 16 e 17 del Dlgs 472/1997).

In agosto, però, non vi è solo pausa feriale dei termini processuali, ma nel periodo tra il 1° e il 20 agosto sono sospese anche le scadenze di tutti i versamenti tributari ricadenti in tale periodo e che potranno essere effettuati entro il 20 agosto senza l’aggravio di sanzioni. Sono, altresì, sospesi dal 1° agosto al 4 settembre anche i termini per il pagamento delle somme da avvisi bonari, previsti dagli articoli 2 e 3 del Dlgs 462/1997 e articolo 1, comma 412, della legge 311/2004 (liquidazione automatica, ex articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972 e controllo formale, ex articolo 36-ter del Dpr 600/1973).

Da ultimo, si segnala che sono sospesi, sempre dal 1° agosto al 4 settembre, anche i termini per le richieste di dati, informazioni e documenti provenienti da tutti gli enti impositori (ex articolo 7-quater, comma 16, del Dl 193/2016), ma la norma specifica che ciò non opera per le richieste avvenute in occasione di accessi, ispezioni e verifiche. Quindi, mentre i termini delle richieste istruttorie dei controlli eseguiti in ufficio sono sospesi, l’apertura (o la prosecuzione) di una verifica presso la sede del contribuente potrebbe anche interferire con le ferie dello stesso.

In tutto questo va poi ricordata una questione non legata al tema dei controlli, ma che comunque sottopone i contribuenti titolari di partita Iva a una doppia rata entro il 20 agosto per i versamenti delle imposte sui redditi per l'anno 2017 ( si veda l’articolo di Salvina e Tonino Morina ).

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