Contabilità

Attenzione elevata su forniture, crediti e impianti esteri

Le variabili da monitorare partendo dal principio contabile Oic 29

Nella chiusura del bilancio al 31 dicembre 2021 è necessario valutare con attenzione gli effetti del conflitto russo-ucraino sull’attività della società. È quanto sottolineato dalla Consob, che – muovendosi nel solco già tracciato dall’Esma, l’autorità europea di vigilanza sui mercati – in una comunicazione di metà marzo ha richiamato l’attenzione degli emittenti quotati e degli altri vigilati: cioè gli emittenti di strumenti finanziari diffusi ex articolo 116 del Tuf e di strumenti finanziari negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione (Mtf) e su sistemi organizzati di negoziazione (Otf) soggetti al regolamento Ue 596/2014.

Occorre dunque divulgare il prima possibile qualsiasi informazione privilegiata riguardante gli impatti della crisi sui fondamentali, sulle prospettive e sulla situazione finanziaria. Ma anche fornire informazioni – per quanto possibile su base sia qualitativa che quantitativa – sugli effetti attuali e prevedibili, diretti e indiretti, della crisi sulle attività commerciali, sulle esposizioni ai mercati colpiti, sulle catene di approvvigionamento, sulla situazione finanziaria e sui risultati economici nelle relazioni finanziarie 2021, se queste non sono ancora state approvate, e nell’assemblea annuale degli azionisti o altrimenti nelle rendicontazioni finanziarie intermedie.

Il richiamo all’informativa di bilancio vale non solo per le società nel “mirino” della Consob, ma anche per le altre, sia che adottino i principi contabili Ias/Ifrs che Oic.

I principi contabili

L’Oic 29, ai paragrafi 59 e 61, prevede che i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio – come l’epidemia Covid nel 2020 e il conflitto russo-ucraino nel 2022 – non devono essere recepiti nei valori di bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio successivo. Tali fatti, però, se rilevanti, devono essere illustrati nella nota integrativa perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni.

Nella stessa direzione lo Ias 10: qualora i fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio e che non comportano rettifica ai valori contabili (cosiddetti non adjusting events) siano rilevanti, la società deve indicare nelle note la natura del fatto e una stima degli effetti connessi sul bilancio o la dichiarazione che tale stima non può essere eseguita.

La continuità aziendale

Pur qualificandosi come evento non adjusting, la crisi russo-ucraina per alcune società particolarmente impattate potrebbe far sorgere la necessità di valutare con attenzione la sussistenza del presupposto di continuità aziendale.

In tal caso, le valutazioni degli amministratori circa la capacità dell’impresa di assolvere alle proprie obbligazioni nei successivi dodici mesi, dovranno tener conto degli impatti derivanti dallo scenario bellico sulle catene di approvvigionamento, sull’esigibilità dei crediti vantati verso soggetti stabiliti nei territori coinvolti o sull’esercizio di attività produttive e commerciali in loco; nonché delle conseguenze indirette determinate, ad esempio, dall’incremento dei costi dell’energia. Va inoltre valutato con attenzione un eventuale impatto sulla procedura di impairment test.

L’attenzione di sindaci e revisori

Nel rispetto dei propri ambiti di competenza, sindaci e revisori dovranno dunque prestare particolare attenzione alla questione del conflitto.

I sindaci, in particolare, saranno impegnati nel vigliare sull’operato del consiglio di amministrazione in tema di monitoraggio degli impatti e di valutazione delle conseguenze per la continuità del business; ma anche – ove rilevanti – sul presidio dei rischi di riciclaggio, cybersecurity e sui profili di compliance nel rispetto delle sanzioni introdotte dall’Unione europea.

I soggetti incaricati della revisione valuteranno invece l’adeguatezza dell’informativa di bilancio sul tema e l’adeguatezza dell’utilizzo del presupposto di continuità.

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