Imposte

Plusvalenze da conferimento nella base Ace

La risposta a interpello 262/2023: va considerata la parte realizzata con la successiva cessione delle azioni della conferitaria

di Luca Gaiani

Le plusvalenze da conferimento di azienda entrano nella base Ace per la parte realizzata con la successiva cessione delle azioni della conferitaria. Con la risposta a interpello 262/2023, l’agenzia delle Entrate chiarisce la portata dell’articolo 5 comma 8 del Dm attuativo dell’Ace circa l’irrilevanza degli utili accantonati a riserva derivanti da conferimenti di complessi aziendali.

L’interpello 262/2023 tratta il caso di una società che, nel 2019, ha conferito un proprio ramo di azienda ad una newco La conferente ha contabilizzato il conferimento a valori correnti iscrivendo la plusvalenza (differenza tra valore di perizia e costo storico degli assets conferiti) nel proprio conto economico. Nello stesso anno, la conferente ha ceduto a terzi il 50% delle quote della newco realizzando una minusvalenza.

Per meglio comprendere il caso, si consideri il seguente esempio. Costo storico dell’azienda pari a 1.000. Valore corrente pari a 5.000. Plusvalenza a conto economico pari a 4.000 con valore delle quote della conferitaria in carico a 5.000. Vendita del 50% delle quote a 2.200 con minusvalenza di 300.

La società chiede se, e in che misura, l’utile del 2019 accantonato a riserva possa essere conteggiato ai fini della base Ace 2020. Il dubbio nasce dal fatto che l’articolo 5, comma 8, lettera b), del Dm 3 agosto 2017 esclude la rilevanza degli utili derivanti da plusvalenze da conferimenti di azienda. Secondo la società, una interpretazione sistematica della norma dovrebbe condurre a considerare irrilevante solo la parte della plusvalenza proporzionalmente corrispondente alle partecipazioni non oggetto di vendita.

Le Entrate sottolineano che la disposizione intende evitare che un medesimo conferimento generi effetti differenti ai fini Ace a seconda della modalità contabile adottata (valori correnti o in continuità) e che tale finalità deve essere mantenuta anche in caso di successiva cessione.

L’incremento Ace sarà in tal caso pari alla differenza tra prezzo di cessione delle azioni e costo storico dell’azienda conferita, con ragguaglio percentuale qualora le azioni cedute siano solo una parte del totale. Pertanto, la plusvalenza da conferimento sarà “congelata” per l’Ace solo al 50%. Tornando al nostro esempio avremo che, nell’Ace del 2020 non entrerà un importo di 2.000 (50% della plusvalenza da conferimento “non realizzata” con la vendita delle quote) mentre potrà conteggiarsi il residuo ammontare di 1.700 (2.000 – 300 di minusvalenza). Sotto un altro profilo, l’utile rilevante per l’Ace (1.700) sarà pari alla differenza tra prezzo di cessione (2.200) e corrispondente quota del costo storico dell’azienda (1.000 x 50% = 500).

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