Imposte

Iperammortamento, revoca da segnalare nel modello Redditi

di Pierpaolo Ceroli e Luisa Miletta

Il decreto dignità (Dl 87/2018, pubblicato ieri in «Gazzetta Ufficiale») ritocca la disciplina dell’iperammortamento già rivisitata dalla legge di bilancio 2018 introducendo il requisito della territorialità dell’investimento e il conseguente recupero dell’agevolazione in caso di cessione o delocalizzazione dei beni agevolati ( clicca qui per consultare il testo del decreto legge ). Novità che impatteranno nel calcolo dell’agevolazione e che richiedono attenzione da parte dei contribuenti all’atto della compilazione della dichiarazione dei redditi.

In merito al nuovo il requisito di territorialità degli investimenti, l’articolo 7 del Dl 97/2018 sancisce l’applicabilità dell’iperammortamento ai soli beni destinati a strutture produttive situate in Italia. E la norma esplica i suoi effetti sugli acquisti effettuati successivamente all’entrata in vigore del decreto legge (stabilita per oggi).

In una delle prime bozze circolate, derogando all’articolo 3 della legge 212/2000 (lo Statuto dei diritti del contribuente), la norma prevedeva che la disposizione riguardante il requisito della territorialità si applicasse al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, con efficacia quindi per tutto il 2018.

Ulteriore novità riguarda le cessioni e le delocalizzazioni all’estero degli investimenti durante il periodo di ammortamento, secondo cui se si dovesse verificare una delle due ipotesi, le extra quote di ammortamento fiscale dedotte in applicazione dell’iperammortamento dovranno essere riprese a tassazione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo in cui si procede alla vendita del bene o alla sua delocalizzazione in siti produttivi ubicati all’estero. Tale meccanismo di recapture si applica alle cessioni e ai trasferimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Prima della novità in commento, se il contribuente cedeva il bene durante il periodo di fruizione dell’agevolazione perdeva esclusivamente l’extra deduzione sulle quote del piano di ammortamento rimanenti al momento della vendita, senza dover restituire quanto già dedotto. A seguito del Dl 97/2018, invece, nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui si verifica la cessione o la delocalizzazione all’estero dei beni iperammortizzati, il contribuente dovrà operare una variazione in aumento nel quadro RF/RG del modello Redditi per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta.

Con l’altra novità, la scialuppa di salvataggio degli investimenti sostitutivi è estesa anche a coloro che delocalizzano all’estero i beni iperammortizzabili. Relativamente alla cessione, tale salvaguardia era già prevista, ma in precedenza, in caso di vendita senza sostituzione si perdevano le sole quote restanti del piano di ammortamento, mentre ora il contribuente dovrebbe applicare il recapture e, quindi, “restituire” quanto in precedenza non versato fruendo dell’agevolazione. La novità è applicabile ai beni trasferiti e poi sostituiti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Il decreto legge 87/2018

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