Imposte

Bevande da distributori semiautomatici: si applica l’aliquota agevolata del 10%

di Giovanni Iaselli e Antonio Tomassini

Costituisce « somministrazione di alimenti e bevande » soggetta all’aliquota Iva del 10%, il servizio reso al committente e consistente nell’ erogazione a richiesta (e senza limitazioni per quantità e frequenza del prelievo) di bevande direttamente agli utenti finali, tramite distributori «semi-automatici» che non richiedono l’introduzione di monete o chiavette prepagate .

È questa la risposta resa dall’agenzia delle Entrate al quesito sottopostole da Confindustria Toscana nell’ambito dell’attività di consulenza giuridica.

L’associazione ha interpellato l’amministrazione finanziaria per chiarire il regime Iva applicabile alla modalità di erogazione di bevande (fredde o calde) per la quale il fornitore si impegna, nei confronti del committente (quasi sempre le imprese di ristorazione che gestiscono le relative mense ), a garantire ai rispettivi utenti finali il consumo libero delle bevande senza limitazioni di sorta nell’arco dell’intera giornata tramite appositi distributori collocati all’interno delle sale.

Il carattere innovativo di tale modalità di erogazione risiede nella possibilità per gli utenti finali di prelevare le bevande senza necessità di introdurre monete o l’impiego di tessere/chiavette prepagate.

Il servizio è regolato da un apposito contratto di appalto avente ad oggetto l’installazione dei distributori semi-automatici per il consumo self service degli utenti, la manutenzione e il rifornimento continuativo e illimitato degli stessi e dei relativi accessori (bicchieri monouso e pluriuso). A fronte di tale fornitura, il committente corrisponde un compenso fisso per ciascuna presenza/quota pasto o giornata alimentare.

Ai fini Iva, secondo l’associazione istante, la fornitura tramite distributori semi-automatici, qualificandosi come un misto tra prestazioni di dare e di fare, costituisce una prestazione di servizi rientrante nel concetto della «somministrazione di alimenti e bevande» (articolo 3, comma 2, n. 4, del Dpr 633/1972). Anche nelle erogazioni tramite distributori semi-automatici (al pari dei distributori automatici), le prestazioni di fare, in particolare la trasformazione delle «materie prime» in bevande, appaiono preponderanti rispetto agli obblighi di dare.

Pertanto, beneficerebbero dell’aliquota Iva ridotta del 10% prevista dal n. 121 della Tabella A, parte III, del Dpr 633/1972.

L’amministrazione finanziaria ha confermato la soluzione proposta dall’istante qualificando l’erogazione di bevande tramite distributori semi-automatici come una somministrazione di alimenti e bevande, proprio in virtù di un prevalente obbligo di fare. Alla stessa si rende applicabile l’aliquota Iva ridotta del 10% che prescinde dal luogo (pubblico o meno) in cui si trovano tali distributori.

Si tratta di un pronunciamento importante che risolve una problematica risalente chiarendo il perimetro di applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 10% in luogo dell’aliquota ordinaria al 22% nel settore delle somministrazioni di bevande.

Il chiarimento vale per il futuro ma appare rilevante anche per il passato e dunque per i contenziosi pendenti nei quali l’Agenzia avesse ritenuto applicabile l’aliquota Iva ordinaria al 22 per cento. Qualora sia dubbia la misura dell’aliquota applicabile sarebbe del resto sempre auspicabile, in assenza di danno per l’erario, seguire un approccio sostanzialistico. Peraltro il fatto che l’Agenzia abbia chiarito per la prima volta tale tematica dovrebbe condurre altresì alla disapplicazione delle sanzioni.

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