Imposte

Frontalieri, tassazione agevolata con vincolo di distanza dal confine

di Michele Brusaterra

Solo nel caso in cui il lavoratore dipendente transfrontaliero, residente in Italia, lavori in un comune di uno Stato estero distante più di 20 chilometri dal confine, può trovare applicazione l’imposizione agevolata nel territorio dello Stato con il riconoscimento del credito d’imposta.

Di recente l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 38/E/2017, si è occupata della tassazione dei frontalieri, con particolare riferimento ai soggetti che lavorano in Svizzera.
Il regime impositivo che norma la tassazione dei predetti soggetti, è da ricercare negli articoli 1 e 2 dell’Accordo tra l’Italia e la Svizzera del 3 ottobre 1974 che prevedono, rispettivamente, che salari e stipendi del lavoratore frontaliero siano imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività viene svolta.
Alla luce del fatto che l’articolo 3 dell’Accordo appena richiamato stabilisce ancora che la ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria tra i due Stati coinvolti, di residenza e di lavoro del dipendente in questione, viene limitata ai comuni il cui territorio sia compreso nella fascia di 20 chilometri «dalla linea di confine con l’Italia dei tre cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese», l’Agenzia arriva alla conclusione che solo ove il lavoratore frontaliero rispetti tale distanza potrà avvalersi della tassazione del solo Stato in cui il reddito è prodotto. In altre parole, il reddito in questo caso non verrà in alcun modo tassato nello Stato italiano di residenza, trovando tassazione piena nel solo Stato di produzione.
Viceversa, con riferimento al rapporto con la Svizzera, nel caso di lavoratori transfrontalieri che siano residenti in un Comune italiano distante più di 20 chilometri dal confine dei tre Cantoni svizzeri sopra citati, troverà applicazione, anziché la sola tassazione all’interno del Paese di svolgimento dell’attività e di produzione del reddito, la norma contenuta nell’articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e la Confederazione Svizzera.
In tale seconda ipotesi, quindi, per il soggetto transfrontaliero residente nel territorio dello Stato italiano potrà trovare applicazione la norma contenuta nell’articolo 1, comma 175 della legge di Stabilità 2014, e successive modifiche, che prescrive che il reddito da lavoro dipendente prestato in zona di frontiera, o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, da soggetti residenti nel territorio nazionale «in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto», concorre a formare il reddito solo per la parte che eccede la somma di euro 7.500.
In tale caso viene altresì riconosciuto, in base a quanto disposto dall’articolo 165 del Tuir, il credito per le imposte pagate all’estero, che ridurrà l’imposta dovuta nel territorio dello Stato in proporzione al reddito estero che ha concorso alla formazione del reddito complessivo.

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

Agenzia delle Entrate, risoluzione 38/E/2017

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