Imposte

Credito d’imposta sponsorizzazioni sportive, in chiusura per le procedure per il 2021

Il dipartimento dello Sport comunica sul proprio sito che verranno aperti i termini per l’inoltro delle domande relative all’anno 2022 attraverso una apposita piattaforma online

di Lorenzo Pegorin

In questi giorni, si sta concludendo la procedura che sta finalmente recapitando sul cassetto fiscale dei singoli contribuenti i crediti d’imposta ai legittimi beneficiari. Il dipartimento dello Sport comunica sul proprio sito che verranno aperti i termini per l’inoltro delle domande relative all’anno 2022 attraverso una apposita piattaforma online.

I termini per l’invio delle domande relative al 2023, invece, saranno aperti solo dopo aver concluso la procedura del 2022.

Quindi se i tempi di lavorazione per il 2022 saranno lunghi come quelli del 2021, per il credito 2023 (finestra 1° gennaio - 31 marzo 2023) l’attesa non dovrebbe essere breve, salvo che, tutto il sistema, una volta risolti i problemi che ne hanno bloccato i meccanismi liquidatori legati principalmente alle verifiche sul «Registro nazionale degli aiuti di Stato», non subisca un’accelerata e si arrivi in tempi ragionevoli alla definizione del tutto.

Le regole

Vediamo di riepilogare la situazione allo stato attuale relativa alle tre finestre interessate dal credito d’imposta, non prima di aver ricordato che, anche se con dei distinguo per ognuna delle tre fasi, generalmente si tratta di un credito d’imposta pari al 50% delle sponsorizzazioni (valore imponibile) erogabile nei confronti di leghe, società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Le società professionistiche devono essere operanti nell’ambito delle discipline olimpiche, e necessariamente devono svolgere attività sportiva giovanile.

Le società e associazioni sportive dilettantistiche, invece, devono essere iscritte al registro Coni, operanti in discipline olimpiche e svolgere anche’esse attività sportiva giovanile.

Le leghe, le società e le associazioni di cui sopra devono avere realizzato in Italia, nell’anno d’imposta precedente alla sponsorizzazione, ricavi, come definiti dall’articolo 85, comma 1, lettera a) e b), del Tuir, per un importo compreso tra 150mila euro e 15 milioni di euro. Inoltre, va detto che sono le sponsorizzazioni verso i soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge n. 398 del 16 dicembre 1991.

Il credito spetta nella misura del 50% della sponsorizzazione effettuata con dei tetti di spesa (massimali) variabili in relazione alla specifica finestra e con l’applicazione del principio di cassa, per cui conta il momento di sostenimento della spesa e non la sua competenza economica.

Credito anno 2021 (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021)

Tanto evidenziato, si fa presente che per il 2021 è attualmente in corso l’esame da parte del dipartimento delle 11.500 istanze pervenute per usufruire del credito di imposta sponsorizzazioni, presentate in base al Dl 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge 106/2021.

Nel sito del ministero sull’apposta sezione relativa al credito 2021 sono già presenti le liste dei beneficiari (si tratta di due liste) nel quale sono indicati i soggetti destinatari del credito ed il relativo importo del credito ammesso.

Alcuni di essi hanno già visto recapitare il credito sul cassetto fiscale.

Nel caso in cui il credito non fosse presente, si ricorda che la piattaforma che ha consentito l’invio delle domande, permette ai richiedenti di seguire lo stato di lavorazione delle pratiche con un codice che contrassegna il grado di lavorazione delle pratiche. Se tutto si è concluso positivamente dovrebbe apparire la dicitura: BR = pratica approvata dal Registro nazionale degli aiuti di Stato e in attesa di invio all’agenzia delle Entrate per l’inserimento nel cassetto fiscale.

Fino a qualche giorno la maggior parte delle pratiche andate a buon fine erano contraddistinte dal seguente codice: AP = pratica esaminata con esito positivo dal dipartimento ed è in attesa di invio al Registro nazionale degli aiuti di Stato per la successiva verifica degli «aiuti de minimis».

In linea di principio la procedura dovrebbe trovare compimento entro la fine del mese di giugno 2023.

Credito anno 2022 (dal 1° gennaio al 31 marzo 2022)

In relazione all’anno 2022 l’agevolazione si applica, per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, per i quali è prevista un’autorizzazione di spesa pari a 20 milioni di euro.

Ad oggi non è ancora presenta la piattaforma online per la gestione delle domande e il caricamento del credito con la necessaria documentazione che accompagna il diritto per i potenziali beneficiari. La situazione dovrebbe sbloccarsi già nel mese di maggio/giugno 2023.

Credito anno 2023 (dal 1° gennaio al 31 marzo 2023)

La legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 615, della legge 197/2022) ha apportato modificazioni all’articolo 9, comma 1, del Dl 4/2022, e ha esteso il credito di imposta, già previsto per l’anno 2022, anche per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2023.

Anche in questo caso non è ancora presente la piattaforma on line per la gestione delle domande.

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