Imposte

La legge del «Dopo di noi» opera anche attraverso testamento

La risposta a interpello 103 delle Entrate chiarisce che l’esenzione dalle imposte si applica sia alle attribuzioni in vita che a causa di morte

di Angelo Busani

La dotazione di un fondo speciale, gestito mediante un contratto di affidamento fiduciario, con un’attribuzione mortis causa (e cioè per mezzo di una disposizione testamentaria), beneficia delle agevolazioni di cui alla legge sul «Dopo di noi» (legge 112/2016); in altre parole, queste agevolazioni sono applicabili sia alle attribuzioni inter vivos che alle attribuzioni mortis causa.

Lo ammette l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 103 dell’11 marzo 2022, esaminando un caso nel quale i genitori di una ragazza disabile hanno programmato di fornirle l’occorrente supporto anche mediante l’istituzione di un fondo speciale da gestire in ossequio a un contratto di affidamento fiduciario, dotando il fondo speciale sia con attribuzioni durante la loro vita, sia con attribuzioni a causa di morte.

Questa pianificazione è stata progettata al fine di sopperire alle necessità della persona disabile «in modo più fluido ed efficiente» rispetto alla burocraticità e alla lentezza proprie di una gestione effettuata da un tutore (il quale periodicamente deve dotarsi delle occorrenti autorizzazioni dell’autorità giudiziaria).

La legge 112/2016, al fine di «favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità», specialmente «in vista del venir meno del sostegno familiare» alla persona disabile, ha delineato e incentivato una fattispecie con le seguenti caratteristiche:

1) vengano istituiti un trust, un vincolo di destinazione in base all’articolo 2645-ter del Codice civile oppure un «fondo speciale, composto da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinato con contratto di affidamento fiduciario»;

2) la “strumentazione” sia istituita «in favore di persone con disabilità grave» e persegua «come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali» la strumentazione è istituita.

Al ricorrere di tali presupposti si applicano, tra l’altro, i seguenti benefici:

a) è esente da imposta di successione e donazione, nonché da imposta di bollo, la sottoposizione di beni al vincolo del trust, al vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del Codice civile, e al vincolo del fondo speciale disciplinato con contratto di affidamento fiduciario;

b) ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust ovvero dei fondi speciali disciplinati con contratto di affidamento fiduciario ovvero dei vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del Codice civile, istituiti ai sensi della legge 112/2016, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa (e vi è esenzione da imposta di bollo).

Con la risposta 103/2022 si è dunque acclarato che l’apporto di risorse al vincolo della legge «Dopo di noi» beneficia della predetta esenzione anche se effettuato mediante un testamento.

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