Diritto

Crisi d’impresa, decide il Tar sullo stop all’iscrizione nell’elenco degli esperti

Il Pronto Ordini 83/2022 chiarisce come il commercialista può impugnare il diniego a fronte del tentativo di iscrizione nell’elenco degli esperti nella composizione negoziata

di Federico Gavioli

Il rigetto dell’iscrizione nell’elenco degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi di impresa (articolo 3 del Dl 118/2021), nel silenzio della norma, deve essere impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale. È il chiarimento contenuto nel Pronto Ordini 83/2022, del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti Contabili (Cndcec).

La risposta fornita dal Cndcec è la conseguenza della richiesta di un Ordine territoriale su quale sia l’autorità competente a decidere dell’impugnazione del provvedimento del Consiglio dell’Ordine che ha rigettato la domanda di iscrizione presentata da un iscritto, per la carenza dei requisiti richiesti dalla norma, nell’Elenco degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d’impresa (articolo 3 del Dl n. 118/2021).

Il chiarimento

Dopo aver spiegato l’iter per la presentazione della domanda nonché i requisiti richiesti, il chiarimento evidenzia che la normativa primaria di cui al decreto legge 118/2021, nulla dispone in merito ad eventuali impugnazioni del rigetto della domanda di iscrizione da parte dell’Ordine professionale, potendosi tuttavia convenire sulla circostanza che l’eventuale rigetto non impedisce in alcun modo la possibilità di ripresentarne successivamente una nuova.

L’impugnazione del rigetto, per il Cndcec , non appare rientrare nelle fattispecie per le quali il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili decide in via amministrativa, in quanto la legge professionale limita tale facoltà ai soli ricorsi avverso le delibere dei Consigli dell’Ordine in materia di iscrizione e cancellazioni nell’Albo (articolo 29, comma 1, lettera i), legge n. 139/2005).

Di conseguenza, afferma il Pronto Ordini, considerato che l’iscrizione in tale elenco costituisce espressione di un potere di accertamento costitutivo, in cui si inserisce il potere di valutazione da parte dell’Ordine circa i requisiti documentati, a fronte del quale la posizione dell’interessato ha consistenza di interesse legittimo, il Cndcec ritiene che, nel silenzio della normativa, l’impugnazione del rigetto dell’iscrizione nell’elenco degli esperti indipendenti sia da attribuire alla giurisdizione amministrativa (articolo 7 del Dlgs n. 104/2010).

Una recente sentenza del Tar

Sull’argomento si segnala una recentissima pronuncia del Tar della Campania, la n. 431 , del 10 marzo 2022. I giudici amministrativi sono stati chiamati a decidere sull’annullamento, previa sospensione dell’efficacia esecutiva, del provvedimento con il quale un Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili aveva respinto una domanda di iscrizione di un commercialista, nell’elenco degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d’impresa.

Il rigetto era la conseguenza di una interpretazione dei requisiti richiesti , a seguito dell’entrata in vigore delle linee di indirizzo dettate dal ministero della Giustizia in data 29 dicembre 2021. Il problema però, sintetizzando la questione, è che la domanda era stata presentata prima dell’entrata in vigore di tali nuovi linee.

Nel caso in esame i giudici amministrativi hanno decretato che al pregiudizio, grave ed irreparabile, allegato da parte del professionista ricorrente della sua esclusione , può ovviarsi, senza alcun pregiudizio per l’interesse pubblico al corretto e sollecito andamento della procedura, ordinando allo stesso Ordine territoriale di procedere al riesame dell’istanza del ricorrente presentata il 10 dicembre 2021, da definire con un provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla comunicazione (o notificazione se antecedente) della presente ordinanza, con onere di notifica a carico di parte ricorrente nonché di deposito della prova dell’avvenuta notifica.

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