Adempimenti

Forfettari, formato Xml anche verso i non residenti

Finora esclusi dall’esterometro, dal 1° luglio si troveranno a dover fare i conti con il formato Xml anche per comunicare tramite Sdi le operazioni con i soggetti non residenti

ADOBESTOCK

di Barbara Zanardi

Dal 1° luglio 2022, i forfettari che nel 2021 hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 25mila euro, ragguagliati ad anno, dovranno passare obbligatoriamente alla fatturazione elettronica.

Nei loro confronti per il primo trimestre di “pratica” – quindi fino al 30 settembre – non scattano le sanzioni per tardiva fatturazione di operazioni “senza Iva”, se la fattura elettronica è emessa oltre 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, ma entro il mese successivo.

Scatta il formato Xml

Insieme con l’obbligo della e-fattura arriva anche quello di comunicare le operazioni con soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia. Se fino ad ora i forfettari erano esclusi dall’esterometro, dal 1° luglio – salvo proroghe dell’ultima ora – si troveranno a dover fare i conti con il formato Xml anche per comunicare tramite Sdi le operazioni attive e passive con i soggetti non residenti.

Su tale fronte, purtroppo, non è previsto alcun regime di “tolleranza” e gli eventuali ritardi saranno puniti con una sanzione pari a 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili, ridotti a 200 se la regolarizzazione è effettuata entro quindici giorni (articolo 11, comma 2-quater del Dlgs 471/1997).

Termini ridotti

Ma l’utilizzo della fatturazione elettronica porta in dote anche la possibilità di ridurre di uno o due anni i termini di accertamento.

La prima possibilità è prevista dall’articolo 3, del Dlgs 127/2015, in base al quale il termine di decadenza per gli accertamenti è ridotto di due anni per tutti i soggetti passivi che documentano (per obbligo o per scelta) le operazioni mediante fattura elettronica via Sdi e/o memorizzazione e invio dei corrispettivi e che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a euro 500. Per usufruire della riduzione si deve comunicare, con riguardo a ciascun periodo d’imposta, l’esistenza dei relativi presupposti nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi, barrando l’apposita casella posta nel rigo RS136 del modello Redditi Persone fisiche e RS 269 del modello Redditi Società di capitali.

La seconda possibilità per i soggetti in regime forfettario prevede un termine di decadenza per l’accertamento delle imposte sui redditi ridotto di un anno (comma 74, articolo 1, della legge 190/2014), a condizione che il fatturato annuo sia costituito esclusivamente da fatture elettroniche.

Con riferimento al periodo d’imposta 2022, i forfettari possono vedersi ridurre i termini di accertamento di un anno (31 dicembre 2027) nel caso in cui abbiano utilizzato facoltativamente la fatturazione elettronica già nel primo semestre e di due anni (31 dicembre 2026) se, in aggiunta, per tutto il 2022, abbiano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro o di un anno.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©