Adempimenti

Intrastat, invio in ritardo: così le sanzioni per le violazioni fiscali e statistiche

Passata la scadenza del 7 marzo è possibile rimediare a errori e omissioni; il pagamento è tanto più ridotto quanto più rapida è la correzione

Il 7 marzo è scaduto il termine per l’invio degli elenchi Intrastat relativi a gennaio 2022. Coloro che non hanno rispettato la scadenza possono però rimediare, facendo i conti con le diverse tipologie di violazioni commesse.

Con la determinazione 98794/RU, emanata dall’agenzia delle Dogane di concerto con le Entrate, è stata disposta la proroga del termine di presentazione dei modelli Intrastat relativi a gennaio. Questo per tenere conto delle novità previste dalla determinazione 493869/RU del 23 dicembre 2021.Tuttavia, chi non fosse riuscito a rispettare la nuova scadenza ha comunque la possibilità di sistemare la violazione, presentando il modello in ritardo e versando la relativa sanzione, considerando che occorre distinguere le violazioni fiscali da quelle statistiche.

Violazioni fiscali

Le sanzioni per le violazioni di tipo fiscale sono stabilite nel comma 4, articolo 11 del Dlgs 471/1997. In particolare, l’omesso invio degli elenchi è punito con una sanzione da 500 a 1.000 euro, per ciascuno di essi, con riduzione alla metà (da 250 a 500 euro) se il contribuente presenta il modello nel termine di 30 giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverlo o incaricati del relativo controllo.

Secondo l’agenzia delle Entrate, tale penalità vale anche nell’ipotesi della tardiva presentazione e può essere ridotta facendo ricorso al ravvedimento operoso (risoluzione 20/E del 2005). La riduzione della sanzione è modulata in funzione del momento in cui si provvede alla regolarizzazione. Pertanto, il pagamento è tanto più ridotto quanto più rapida è la correzione: ad esempio, si applica la riduzione a 1/9 del minimo (pari a 55,56 euro), se la regolarizzazione interviene entro 90 giorni dalla data dell’omissione. Non è possibile sfruttare l’abbattimento a 1/10 perché questo riguarda solo la presentazione delle dichiarazioni.

Vista l’assenza di un codice tributo dedicato, si ritiene corretto utilizzare quello residuale «8911», indicando nel campo periodo di riferimento l’anno in cui è stata commessa la violazione, ossia in cui è previsto il termine di presentazione del modello omesso. Se il modello da regolarizzare è quello relativo allo scorso gennaio, con scadenza 7 marzo, l’anno da indicare è il 2022.

La sanzione fissa da 500 a 1.000 euro si applica anche in caso di presentazione dell’Intrastat nei termini, ma con dati incompleti/inesatti/irregolari. In questi casi, però, la sanzione non dovrebbe trovare applicazione «se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta». In questi casi, sia la formulazione della norma che ragioni di ordine logico, lasciano intendere che la sistemazione spontanea dell’elenco presentato nei termini non sia sanzionata, quanto meno fino alla ricezione dell’eventuale atto di contestazione (che dovrebbe scaturire a fronte dell’inerzia del contribuente destinatario della richiesta), definibile a 1/3.

La regolarizzazione, quale che sia la modalità d’esecuzione, dovrebbe evitare contestazioni in merito al regime di non imponibilità Iva delle cessioni intraUe (articolo 41, comma 2-ter, Dl 331/93).

Violazioni di tipo statistico

Per le violazioni relative ai dati di tipo statistico, la norma di riferimento è invece l’articolo 34, comma 5, del Dl 41/1995, il quale rinvia all’articolo 11 del Dlgs 322/1989 e che stabilisce una sanzione:

• da 206 a 2.065 euro per le violazioni commesse da persone fisiche;

• da 516 a 5.164 euro in caso di enti e società.

Tali sanzioni si applicano però solo nei confronti delle imprese soggette al Programma statistico. Nelle nuove istruzioni di compilazione viene precisato che, «a partire dal mese di riferimento gennaio 2022, negli elenchi riepilogativi delle cessioni le variabili codice Iva dell’acquirente e corrispondente codice Iso assumono rilevanza statistica, oltre che fiscale, in virtù del Regolamento (UE) 2019/2152, articolo 13, comma 1».

Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco Intrastat mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell’elenco stesso. Dal momento che le violazioni statistiche non hanno natura tributaria non è ammesso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.

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