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Registro unico, le Aps calcolano i dipendenti con posizione previdenziale

Per l’accesso al Runts vanno esclusi dal computo i collaboratori occasionali e i distaccati

Esclusi dal computo dei lavoratori i collaboratori occasionali e i distaccati di associazioni di promozione sociale (Aps) e organizzazioni di volontariato (Odv). Il rapporto numerico tra lavoratori e associati/ volontari costituisce uno degli aspetti più rilevanti da considerare per gli enti che intendono assumere la veste di Aps nell’accesso al Registro unico del Terzo settore (Runts). Si tratta di valutazioni che coinvolgono sia gli enti di nuova iscrizione che le Aps/Odv provenienti dai previgenti registri e coinvolte, fino ad agosto prossimo, nella trasmigrazione automatica nel nuovo Registro unico. Per entrambe le tipologie di enti, spetta infatti ai competenti uffici territoriali del Runts verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dal Codice del Terzo settore (Dlgs 117/17 o Cts) per dotarsi della veste di Aps/Odv. Tra questi, oltre allo Statuto conforme alle norme del Cts e alle altre informazioni e documenti previsti dall’articolo 8 del Dm 106/2020, rientra anche quello relativo al numero dei lavoratori impiegati nell’attività.

Il Codice del Terzo settore, infatti, impone per le Aps che il numero di lavoratori non sia superiore al 50% del numero di volontari o al 5% del numero degli associati (articolo 36 Cts). Un raffronto che può effettuarsi in via alternativa prendendo a riferimento il numero dei volontari o quello degli associati e che si differenzia da quanto previsto per le Odv. Per tali realtà, infatti, il raffronto con i lavoratori è da effettuarsi solo con riferimento ai volontari (articolo 33, comma 1 Cts). Con la conseguenza che, nel solo caso delle Aps, un’eventuale irregolarità circa il requisito dei lavoratori scatterà unicamente in caso di violazione di entrambi i parametri. Attenzione, tuttavia, perché non tutti i soggetti che instaurano un rapporto di lavoro con l’Aps/Odv rilevano ai fini del computo. Come chiarito di recente anche dal ministero del Lavoro, nel numero dei lavoratori devono considerarsi solo i soggetti dotati di una posizione previdenziale (nota 18244/2021). Vale a dire, in linea con la normativa del Terzo settore, i soli lavoratori dipendenti e parasubordinati dell’ente (articolo 8 Dm 106/2020).

Un chiarimento questo di non poco conto, specie, ad esempio, con riferimento ai collaboratori sportivi o ai direttori artistici che prestano attività, rispettivamente, presso un’associazione sportiva dilettantistica (Asd) o un’associazione bandistica. Per questi enti, ove intendano assumere la qualifica di Aps, le citate forme di collaborazione sportiva/tecnico artistica non dovrebbero poter rilevare nel computo dei lavoratori di cui all’articolo 36 del Cts. Ciò nella considerazione che trattasi di soggetti privi di una posizione previdenziale con l’ente. Nello stesso senso, tenuto conto che l’articolo 36 del Cts fa riferimento ai soli lavoratori «impiegati nell’attività», dovranno peraltro essere esclusi dal conteggio anche i «distaccati out».

Vale a dire tutti quei soggetti che, pur avendo un formale rapporto di lavoro con l’Aps/Odv e una posizione previdenziale con gli stessi, si trovino nella sostanza ad operare presso altra organizzazione. Si tratta, in ogni caso, di aspetti che dovranno essere valutati anche in ragione delle novità recate dalla riforma dello Sport per le Asd.

La nuova disciplina fiscale e previdenziale dei lavoratori sportivi recato dal Dlgs 36/2021 (che, stando agli ultimi interventi, sarà efficace a decorrere dal 1° gennaio 2023), potrebbe infatti determinare un diverso inquadramento, con relativi effetti anche ai fini del computo previsto dal Terzo settore.