Svalutazioni dei crediti, deduzione ancora rinviata
Per banche e assicurazioni sospesa la quota del 12% di competenza del 2021 per gli importi ante 2015
Nuovo rinvio per la deduzione delle quote delle svalutazioni dei crediti ante 2015 del settore bancario e assicurativo. L’articolo 42 del Dl 17/2022 (decreto Energia) sospende la deduzione della quota del 12% di competenza del 2021 rinviandola al periodo 2022-2025, nel quale si sommerà alla quota del 2019 già oggetto di slittamento ad opera della legge di Bilancio 2020.
L’articolo 16 del Dl 83/2015 ha modificato il regime fiscale delle svalutazioni e delle perdite su crediti (articolo 106, comma 3, Tuir) da parte degli intermediari finanziari (definizione introdotta dal Dlgs 142/2018 con richiamo all’articolo 162-bis del Tuir), introducendo, a partire dall’esercizio 2015, la deduzione integrale, sia ai fini Ires che ai fini Irap, all’atto della imputazione a bilancio. La norma ha inoltre previsto un regime transitorio per le quote non ancora dedotte fino al 2014. I commi 4 e 9 dell’articolo 16 stabilivano in particolare una deduzione frazionata in più anni fino all’esercizio 2025. Deduzione frazionata che, peraltro, è stata più volte modificata (sempre pro-fisco) a seguito di successivi provvedimenti normativi. Si cominciò con la legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, comma 1056) che rinviò al 2026 la deduzione dell’intera quota (10%) riferita al 2018. Successivamente, il comma 712 della legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020) ha trasferito al 2022 e ai tre esercizi successivi la deduzione di tutta la quota (12%) originariamente riferita al 2019 (deduzione pari al 3% all’anno nel periodo 2022—2025 che si sommava alle quote, sempre del 12%, già previste per tali esercizi). Così, per il 2018 e il 2019, non si effettuò alcuna deduzione.
L’articolo 42 del Dl 17/2022 interviene per la terza volta, e retroattivamente (senza peraltro alcuna espressa deroga allo Statuto del contribuente), sul piano di ammortamento fiscale delle svalutazioni e crediti ante 2015 di banche e assicurazioni con un rinvio sostanzialmente analogo a quello effettuato dalla legge 160/2019.
La quota che si sarebbe dovuta dedurre nell’esercizio 2021 (modello Redditi e Irap 2022) salta e viene rinviata all’esercizio 2022 e ai tre successivi. In pratica, di rinvio in rinvio, le quote del 2022, 2023 e 2024 saranno pari 18% (12% originario più il 3% rinviato dal 2019 e il 3% rinviato dal 2021), mentre la quota del 2025 sarà pari all’11% (5% originario più il 3% proveniente dal 2019 e il 3% dal 2021).
Oltre a una rilevante penalizzazione fiscale (temporanea in quanto verrà recuperata, salvo ulteriori rinvii, in anni successivi), questi ripetuti interventi normativi, l’ultimo dei quali arrivato quando diversi istituti hanno già chiuso i conti del 2021 (tenendo conto che la legge di conversione del Dl 17/2022 arriverà sicuramente anche dopo le assemblee che hanno approvato i bilanci), potrebbero avere ricadute sulla sostenibilità delle imposte anticipate che sono state stanziate su questi reversal.
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