Adempimenti

Il passaggio al contributivo non blocca opzione donna

Inps deroga alle regole ma solo per le pensioni richieste entro il 2021

di Fabio Venanzi

L'opzione al contributivo consente comunque l'accesso alla pensione “opzione donna”, ma con limiti.

Con il messaggio 4560/2021 di ieri martedì 21 dicembre, l'Inps apre la possibilità di accedere alla pensione con il regime agevolato (articolo 16 del Dl 4/2019), anche da parte delle lavoratrici che hanno esercitato l'opzione al contributivo, a condizione che la domanda di pensione sia presentata non oltre il 31 dicembre 2021 e risultino perfezionati, oltre al requisito anagrafico, anche quello contributivo. In pratica, soltanto le lavoratrici dipendenti nate entro il 1962 (autonome entro il 1961), che hanno raggiunto i 35 anni di contributi entro la fine del 2020 (compresi i periodi oggetto di riscatto), potranno avvalersi di tale deroga.

La domanda di opzione al contributivo deve essere stata presentata entro il 20 dicembre 2021. Per capire la portata del messaggio, è necessario ricostruire il quadro normativo. Le lavoratrici che intendono accedere alla pensione con il regime opzione donna, e che intendono riscattare periodi con le regole del sistema contributivo, devono presentare istanza di riscatto contestualmente a quella di pensione opzione donna. Ovviamente, qualora il riscatto riguardi il corso universitario di studio, l'onere potrà essere determinato, a richiesta, con il criterio agevolato (pari a circa 5.265 euro per ogni da riscattare).

Tuttavia, qualora la lavoratrice avesse optato per il sistema contributivo in precedenza, in base alla legge 335/1995, non potrebbe più accedere alla pensione opzione donna, in quanto sarebbero applicabili i requisiti di accesso alla pensione previsti per i soggetti contributivi puri e, nell'ambito delle pensioni contributive, non esiste alcuna prestazione conseguibile con 58 anni di età (59 per le autonome) e almeno 35 anni di contribuzione. Pertanto, in tale fattispecie, l'accesso al pensionamento sarebbe precluso.

Con il messaggio di ieri martedì 21 dicembre, l'Inps evidenzia come talune lavoratrici hanno esercitato la facoltà di opzione al sistema contributivo con lo scopo di avvalersi del diverso metodo di calcolo dell'onere di riscatto, sebbene la loro volontà fosse orientata ad accedere a opzione donna. Per tale ragione, in deroga, l'istituto dispone che l'esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, che non abbia prodotto effetti sostanziali (come ad esempio il superamento del massimale contributivo pari a 103.055 euro) fino al pagamento anche parziale dell'onere del riscatto, non preclude il riconoscimento del diritto a opzione donna, al ricorrere delle condizioni suindicate. Le eventuali domande rigettate dovranno essere riesaminate in autotutela, su istanza di parte.

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