I temi di NT+Le parole del non profit

Terzo settore, revisori con obbligo di comunicazione

Vanno trasmessi al registro dei revisori i dati su incarichi, durata, corrispettivi, rinnovo e cessazione per la scadenza naturale o per effetto di dimissioni, revoca o risoluzione consensuale

di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio

L’incarico presso gli enti del Terzo settore fa scattare l’obbligo di comunicazione per revisori e società di revisione. Sono le indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello stato del ministero dell’Economia con un avviso datato 18 novembre.

I casi di nomina obbligatoria

Il Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017 o Cts) ha introdotto specifiche disposizioni con riguardo alle associazioni e fondazioni del Terzo settore, anche in materia di governance.In particolare, sussiste l’obbligo di nomina del revisore legale dei conti o società di revisione legale iscritti nell’apposito registro ove gli enti del Terzo settore (Ets) superino, per due esercizi consecutivi, precisi limiti dimensionali (articolo 31 Cts). Vale a dire due dei seguenti limiti:

• il totale dell’attivo dello stato patrimoniale per 1,1 milioni di euro;

• ricavi/entrate per 2,2 milioni di euro;

• dipendenti occupati in media durante l’esercizio per 12 unità.

Con la precisazione che la nomina del revisore è in ogni caso obbligatoria ove siano costituiti patrimoni destinati negli Ets (articolo 10 del Cts). La nomina dei revisore legale dei conti è obbligatoria anche per le imprese sociali, al superamento – per due esercizi consecutivi – dei limiti previsti dall’articolo 2435-bis del Codice civile (articolo 10, comma 5, del Dlgs 112/2017).

Il revisore legale dei conti è, nella sostanza, l’organo cui il Cts demanda il compito della revisione contabile e si distingue, per funzioni e requisiti, rispetto all’organo di controllo di cui all’articolo 30 del Cts. Quest’ultimo può svolgere anche l’attività di revisione legale, a patto che tutti i propri componenti siano revisori legali iscritti nell’apposito albo (articolo 30, comma 6 Cts). Ciò in quanto solo al soggetto incaricato della revisione legale compete la responsabilità sul giudizio professionale sul bilancio d’esercizio (articolo 14 Dlgs 39/2010).

Obbligo di comunicazione al Runts e al Mef

In tema di pubblicità, i revisori legali o le società di revisione degli Ets sono sottoposte a precisi obblighi di comunicazione. Obblighi, quest’ultimi, che a ben vedere previsti sia in capo agli enti “destinatari” sia per i revisori stessi. Da un lato, infatti, la normativa del Terzo settore richiede che gli Ets alleghino, all’istanza di iscrizione nel Registro unico del Terzo settore (Runts), le dichiarazioni di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e decadenza oltreché il possesso dei requisiti professionali (articolo 9 del Dm 106/2020).

Dall’altro, è il decreto 39 del 2010 che attribuisce ai revisori legali o società di revisione l’obbligo di segnalare gli incarichi in essere al Mef (articolo 7 del Dlgs 39/2010). In particolare, una volta incaricati, i revisori legali sono tenuti a darne apposita segnalazione nel proprio Registro dei revisori, dando conto della durata dell’incarico e relativi corrispettivi pattuiti, nonché qualsiasi ipotesi di rinnovo e cessazione derivante da scadenza naturale dell’incarico o per effetto di dimissioni, revoca o risoluzione consensuale (articoli 11-13 del Dm 145/2012). I dati e le informazioni fornite sono pubblicati nel Registro in forma elettronica e non sono tuttavia soggette a pubblicità. Con l’ulteriore precisazione che, in caso di mancata comunicazione, scatta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 50 a 2.500 euro (articolo 24, comma 2, lettera b, del Dlgs 39/2010).