Controlli e liti

L’imprenditore fallito non può più essere amministratore di Srl

di Antonino Porracciolo

Decade dalla carica l’amministratore di una Srl dichiarato fallito. È questa la conclusione a cui è giunto il giudice del Registro delle imprese del tribunale di Roma in un decreto del 23 gennaio scorso.

Questi i fatti. Con sentenza del 2014 il tribunale pronunciava il fallimento di un imprenditore, che ricopriva anche l’incarico di amministratore unico di una Srl. Nel giugno 2017 l’assemblea della stessa società nominava un nuovo amministratore, che quindi chiedeva al conservatore del Registro delle imprese di iscrivere la propria nomina nonché la cessazione dalla carica del precedente amministratore a far data dal giorno della delibera assembleare. L’ufficio del Registro ha allora domandato al giudice di disporre che l’iscrizione della decadenza dell’amministratore fallito decorresse dal giugno 2014.

Nell’accogliere l’istanza del conservatore, il tribunale osserva che l’articolo 2382 del Codice civile stabilisce che il fallito non può essere nominato amministratore di una Spa. Stessa regola vale per l’interdetto, l’inabilitato e il condannato a una pena che determina l’interdizione dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi.

Si tratta, rileva il giudice, di una previsione che «non è ripetuta nell’ambito della disciplina della Srl», per la quale il Codice non elenca cause di ineleggibilità, ma rimette «all’atto costitutivo la definizione delle condizioni ostative all’assunzione della carica di amministratore». Nella sentenza 18904/2013 la Cassazione ha quindi ritenuto che la norma dell’articolo 2382 non sia applicabile alle Srl, giacché il silenzio del legislatore esprimerebbe una precisa scelta.

Secondo il tribunale di Roma è, invece, valido anche per le Srl il divieto di nomina stabilito dal Codice civile per gli amministratori delle Spa. Premesso infatti che la disciplina dell’articolo 2382 è diretta a tutelare «non solo i soci, ma anche i creditori e i terzi che vengono in contatto con la società», il giudice osserva quindi che la difesa del patrimonio sociale richiede pure nelle Srl l’assenza, in capo agli amministratori, di situazioni «idonee a incidere negativamente sulla capacità e onorabilità di coloro ai quali è affidata la funzione gestoria».

Peraltro, anche relativamente ai rapporti interni tra amministratore e società non esistono, tra Spa e Srl, differenze che possano giustificare due diverse discipline. L’articolo 2382 del Codice civile contiene quindi un principio generale. Così, in base a queste premesse, il giudice ha disposto che l’iscrizione, nel registro delle imprese, della cessazione dalla carica del precedente amministratore decorresse dal 19 giugno 2014, giorno in cui il tribunale ne aveva pronunciato il fallimento.

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