Controlli e liti

Bonus ricerca omesso nel quadro RU: non scatta il raddoppio dei termini

I giudici in due pronunce di merito lombarde annullano gli atti: termine lungo applicabile se c'è intento fraudolento

di Giorgio Gavelli

È nullo, in quanto notificato oltre i termini di accertamento, l’atto di recupero del credito d’imposta ricerca e sviluppo relativo all’anno 2011 non indicato nel quadro RU della dichiarazione e che l’Agenzia ha contestato oltre il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Così si è espressa sia la Cgt della Lombardia 5285/26/2022 (presidente Di Gaetano, relatore Doccini) sia la Ctp di Brescia 208/01/2022 (presidente e relatore Pianta), affrontando una controversia piuttosto diffusa.

Secondo l’ufficio, l’omessa indicazione del credito d’imposta nel modello dichiarativo ne comportava l’inesistenza, con conseguente applicazione del più ampio termine di accertamento dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (articolo 27, comma 16, Dl 185/2008): l’articolo 5 del decreto attuativo 76/2008 prevedeva tale indicazione a pena di decadenza.

La Ctp, invece, ricorda come il più recente orientamento della Cassazione (pronunce 34444/2021 e 7615/2022; contra 24093/2020 e 25436/2022) ricolleghi il credito inesistente «ad una situazione non reale e non vera … priva di elementi giustificativi fenomenicamente apprezzabili, se non anche con connotazioni di fraudolenza». Poiché nel caso di specie viene contestata non la concreta sussistenza del credito, ma solamente la sua omessa indicazione nel modello dichiarativo, l’atto impugnato deve essere annullato essendo stato emesso oltre i termini di legge. Ad analoga conclusione giunge anche la Cgt lombarda, in un caso del tutto analogo.

La semplice omissione in dichiarazione non può incidere sul diritto sostanziale a fruire del beneficio ove la spesa agevolabile sia stata effettivamente sostenuta (Ctp Bologna 352/04/2021, contra: Cgt Liguria 874/03/2022). Tanto è vero che la legge istitutiva del bonus (la n. 296/2006) non prevedeva nessuna decadenza di questo tipo e non attribuiva alcun potere in tal senso al regolamento attuativo. Inoltre, l’Agenzia poteva disporre, per i propri controlli, sia del modello F24 in cui era avvenuta la compensazione, sia dell’apposito formulario previsto dall’articolo 29 del Dl 185/2008.

Ad analoghe conclusioni erano giunte in passato la Ctp Reggio Emilia 42/02/2019 e la Ctr Lombardia (con le decisioni 3802/23/2018 e 4129/06/2018) nonché la Ctr Emilia-Romagna 407/10/2020. Un credito legittimamente maturato ma non dichiarato non può essere definito «inesistente», tutt’al più «non spettante», ed è quindi inapplicabile il raddoppio dei termini di accertamento (previsto per fattispecie ben più gravi, caratterizzate dall’intento fraudolento del contribuente). Nello stesso senso si sono espresse le seguenti pronunce: Ctp Milano 496/19/2020 e 4854/1/2019, Ctr Lombardia 2343/03/2021 e 4568/19/2021, Ctr Marche 285/03/2021 e 225/01/2021, Ctp Salerno 778/1/2019, Ctp Genova 1343/2/2018, Ctp Pavia 172/3/2017, Ctp Rovigo 70/1/2022 e Ctp Forlì 315/1/2019. Sul punto, tuttavia, si è in attesa della pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione, dopo il rinvio operato con ordinanze n. 35536/2022 e n. 3784/2023.

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