Professione

Sindaci e consulenze, le ipotesi di decadenza e ineleggibilità operano in modo automatico

Quando la norma vieta il cumulo di ruoli, il soggetto deve scegliere

di Albino Leonardi

L’attività di consulenza prestata dal controllore al controllato compromette la sua obiettività di giudizio e può comportarne ineleggibilità/incompatibilità. Lo ha ribadito la sentenza numero 29406 della Corte di cassazione del 10 ottobre scorso.

La casistica esaminata dalla Cassazione riguarda una società semplice di cui uno dei soci era stato nominato sindaco di un ente societario per la quale la società semplice forniva anche l’attività di consulenza. Non avendo ottenuto il pagamento dei compensi per tale attività, il socio nominato sindaco otteneva un decreto ingiuntivo. Ad esso si opponeva la società, richiedendo l’accertamento di responsabilità professionale, con conseguente risarcimento del danno, oltreché la sua incompatibilità allo svolgimento della carica di sindaco.

Si tratta chiaramente di una fattispecie specifica e piuttosto rara, che tuttavia consente una riflessione generale su un tema, quello delle ineleggibilità/incompatibilità dell’organo di controllo, sicuramente tra i più sentiti tra agli operatori.

Oltretutto, l’ineleggibilità/incompatibilità dell’organo di controllo, potrebbe avere riflessi anche sugli obblighi posti a carico dell’imprenditore in chiave preventiva della crisi d’impresa (sintetizzando, doveri organizzativi, amministrativi e contabili finalizzati a garantire gli “adeguati assetti” di cui all’articolo 2086, terzo comma, del Codice civile).

Ineleggibilità e incompatibilità

Le cause di ineleggibilità impediscono al soggetto di essere eletto. Le cause di incompatibilità comportano un divieto al cumulo di cariche da parte di uno stesso soggetto che può scegliere l’uno o l’altro ufficio, e, in mancanza di tale scelta, decade. L’incompatibilità costituisce quindi un “sottoinsieme” dell’ineleggibilità. L’articolo 2399 del Codice civile) dispone che non possano essere eletti alla carica di sindaco coloro che coloro che:

si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del Codice civile (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna che comporta interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o incapacità ad esercitare uffici direttivi);

il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società;

gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro, ovvero da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza.

Il Cndcec, nel Pronto Ordini 41/2019, ha precisato che le ipotesi di cui sopra devono ritenersi «tassative» e «inderogabili». In tal senso, è stato precisato che la disciplina sulla composizione della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012), non riguardando soggetti fallibili, non comporta ineleggibilità e decadenza.

Le conseguenze

Sul lato pratico, l’ineleggibilità e la decadenza operano automaticamente, anche in assenza di un procedimento accertativo, perché rendono nulla la delibera di nomina per illiceità dell’oggetto (Tribunale di Milano 7755 del 28 settembre 2021). L’incompatibilità determina la decadenza dall’ufficio in mancanza di scelta, senza incidere sulla capacità giuridica del soggetto (che può mantenere un diverso rapporto professionale).

Un presidio, prioritario rispetto a quello posto in essere dalla normativa codicistica, è contenuto anche nelle Norme di comportamento del collegio sindacale. Emanate una prima volta nel settembre 2015, e aggiornate nel dicembre 2020 al fine di tener conto delle novità introdotte dal codice della crisi di impresa, la Norme di comportamento assumo natura vincolante gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, per cui dovrebbe essere lo stesso collegio sindacale a dichiarare la propria ineleggibilità nel caso nomina affetta dai divieti di cui all’articolo 2399. Molte volte questo non accade, generando una situazione che – a parere di chi scrive – potrebbe anche dare luogo a una precisa ipotesi di “inadeguatezza” dell’assetto organizzativo nei termini di cui all’articolo 2086 del Codice civile.

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