Adempimenti

Accertamento alla scissa: ok all’uso delle passività trasferite alla beneficiaria

Il principio affermato dalla Ctr Lombardia, sezione 13, con la sentenza 972/2021

In caso di accertamento sulla società scissa, a rettifica dell’imponibile di un periodo d’imposta ante scissione, è ugualmente possibile richiedere - mediante modulo Ipea - lo scomputo dal maggiore imponibile delle perdite pregresse, anche se ciò comporta una rideterminazione delle perdite trasferite alle beneficiarie. È il principio affermato dalla Ctr Lombardia, sezione 13, con la sentenza 972/2021 (presidente e relatore Barbaini).

Il caso
. La vicenda nasce a seguito di un avviso di accertamento notificato, in relazione al periodo d’imposta 2012, a una società italiana oggetto di scissione parziale proporzionale con efficacia a partire dal periodo d’imposta successivo (1° gennaio 2013). In particolare, l’ufficio accerta un maggiore imponibile in relazione a dividendi di fonte estera, negando - peraltro - l’utilizzo a scomputo di tale maggiore imponibile delle perdite pregresse di cui la società disponeva in tale periodo d’imposta; scomputo che la società aveva nel frattempo richiesto mediante presentazione del modulo a tal fine espressamente previsto dall’ordinamento (modulo Ipea).

L’ufficio, in particolare, ritiene non consentito l’utilizzo delle perdite pregresse della scissa per la quota ormai assegnata alla beneficiaria della scissione, in quanto la determinazione delle perdite oggetto di scissione deve considerarsi ormai cristallizzata, risultando dunque legittimo il loro eventuale utilizzo in capo alla scissa solo nella misura attribuita in sede di scissione. I giudici di primo grado confermano l’avviso di accertamento, anche su questo specifico profilo, e la società ricorre in appello.

Il modello Ipea e la decisione
- Il collegio di secondo grado, chiamato dunque a stabilire se la scissione parziale proporzionale datata 2013 abbia o meno valenza ostativa al riconoscimento integrale delle perdite di periodo 2012 richieste a scomputo dalla società appellante con il modello Ipea, ribalta la decisione di primo grado.

Secondo la Ctr, infatti, il mancato riconoscimento integrale delle perdite si pone in contrasto con i principi espressi, in materia di scomputo delle perdite nell’ambito dell’attività di accertamento, dall’agenzia delle Entrate nella circolare numero 15/E del 28 aprile 2017. Anche nel caso di scissione proporzionale, dunque, trova applicazione il principio generale, enunciato nella circolare , secondo il quale l’utilizzo delle perdite «mira a ripristinare la situazione che si sarebbe realizzata qualora il contribuente avesse dichiarato sin da subito il proprio imponibile nella misura corretta».

Ora, applicando tale principio, è legittimo rettificare a posteriori le perdite fiscali risultanti in dichiarazione, riducendole della quota utile ad assorbire il maggiore imponibile successivamente accertato, e di conseguenza rideterminare la quota di perdite residue da attribuire in sede di scissione.

In altri termini, il collegio condivide la tesi secondo la quale il procedimento di scomputo delle perdite nell’ambito di attività di accertamento mira a ripristinare la situazione che si sarebbe verificata qualora il contribuente avesse dichiarato sin da subito il proprio imponibile nella misura corretta, in quanto dalla lettura coordinata della disciplina in materia non si ricavano motivi per ritenere che tale principio non debba operare in caso di scissione.

La Ctr accoglie quindi l’appello della società e - a rettifica di quanto deciso in primo grado - acconsente all’utilizzo delle perdite pregresse a riduzione del maggiore imponibile accertato.

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