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Registro fisso per il deposito in Italia dell’atto di trasferimento transfrontaliero di una società

La risposta a interpello 310: il trasferimento di sede legale è un’operazione neutrale, non rappresentando un fenomeno dapprima liquidatorio (nello Stato «di decollo») e poi di successiva ricostituzione della società

di Angelo Busani

È soggetto all’imposta di registro in misura fissa il deposito in Italia dell’atto di trasferimento transfrontaliero della sede di una società (nel caso specifico dal Belize a Cipro) intestataria di un bene immobile in Italia. Lo afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 310 del 30 aprile 2021.

Per avere esecuzione in Italia (ad esempio, per essere introdotti nei Registri immobiliari), gli atti formati all’estero devono (ai sensi dell’articolo 106, n. 4, legge 89/1913, la legge che disciplina la professione notarile) essere preventivamente depositati presso un archivio notarile distrettuale o presso un notaio esercente la professione in Italia.

Al riguardo, l’articolo 68 del regio decreto 1326/1914, dispone che il notaio può ricevere in deposito, in originale o in copia, gli atti rogati in un Paese estero debitamente legalizzati, redigendo un apposito verbale, che deve essere annotato a repertorio e che deve poi essere sottoposto a registrazione: il pubblico ufficiale che redige il verbale di deposito dell’atto formato all’estero trasforma formalmente tale atto in un atto proprio ed è perciò obbligato a chiedere la registrazione e a pagare l’imposta principale, in solido con le parti contraenti e con i soggetti nell’interesse dei quali viene richiesta la registrazione (ai sensi dell’articolo 57, comma 1, del Dpr 131/1986, il testo unico dell’imposta di registro).

La funzione del verbale di deposito, dunque, è quella di recepire l’atto formato all’estero al fine di consentirne l’uso nello Stato italiano, previa una valutazione della sua legittimità da parte del notaio che è richiesto della redazione del verbale di deposito; il verbale di deposito costituisce, dunque, il mezzo attraverso il quale un determinato atto estero può essere utilizzato in Italia.

Sulla base di queste osservazioni, l’Agenzia dunque ritiene che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, si debba far riferimento unicamente al contenuto dell’atto depositato: e rilevando che la delibera (adottata in territorio estero) portante il trasferimento transfrontaliero di sede sociale, da uno Stato estero ad altro Stato estero, è da osservare identicamente all’osservazione che si deve compiere con riguardo alla deliberazione di trasferimento di sede all’interno del territorio italiano. Vale a dire che a detta deliberazione devono essere applicate le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, costituendo l’operazione del trasferimento di sede legale un’operazione “neutrale” e cioè non rappresentando un fenomeno dapprima liquidatorio (nello Stato «di decollo») e poi di successiva ricostituzione della società (nello Stato «di atterraggio»).