Controlli e liti

Rimborsi Iva, è nulla la sospensione se non è adeguatamente motivata

La sola indicazione della verifica in corso non basta a capire le ragioni

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

I provvedimenti che dispongono la sospensione dei rimborsi d’imposta devono essere adeguatamente motivati e quindi non basta indicare che è in corso una verifica.

L’importante conferma giunge dall'ordinanza n. 27165 della Cassazione.

Nel caso di specie, il Fisco aveva notificato un provvedimento di sospensione del rimborso del credito Iva, ai sensi dell’articolo 38 bis del Dpr 633/1972. La Suprema corte ha ricordato che i presupposti per disporre la sospensione dei rimborsi sono differenti, a seconda della norma utilizzata. Sotto questo profilo, il Massimo Consesso ribadisce che l’introduzione della procedura di cui all’articolo 23 del Dlgs. 472/1997, successivamente alla disciplina Iva, non comporta l’implicita abrogazione delle norme del Dpr 633/1972. L’Amministrazione finanziaria potrà dunque avvalersi tanto della disposizione di carattere generale del procedimento sanzionatorio (Dlgs 472/1997) che delle previsioni della legge Iva. Ciò che non è ovviamente consentito è duplicare le misure di cautela del fisco (Sezioni Unite n. 2320/2020).

Va ricordato che mentre la sospensione dettata nell’articolo 38 bis del Dpr 633/1972, sui rimborsi Iva, è legittimata dalla constatazione di taluni reati tributari (fatture per operazioni inesistenti), quella regolata nell’articolo 23 del Dlgs 472/1997, ha uno spettro applicativo più ampio. Il presupposto di quest'ultimo è infatti la sussistenza di un “contro credito” tributario dell’Amministrazione finanziaria, contenuto in un atto di accertamento o di irrogazione sanzioni, anche se non definitivo. In caso di procedimento giudiziale in corso, la sospensione può essere disposta solo fino a concorrenza dell’importo determinato dal giudice. Ne deriva che se, ad esempio, la sospensione aveva in origine a oggetto il rimborso di un credito tributario fino a concorrenza dell’intero debito derivante da un accertamento appena notificato, qualora il giudice abbia successivamente ridotto l’importo accertato, la sospensione dovrà essere corrispondentemente ristretta. Nell’ipotesi in cui l’accertamento divenga definitivo, l’ente impositore pronuncia la compensazione tra il credito del contribuente e il contro credito erariale.

Ebbene proprio perché i presupposti dell’adozione di un provvedimento di sospensione possono essere i più vari, la Suprema Corte ha affermato che l’atto deve essere adeguatamente motivato. Nella vicenda esaminata, l’Ufficio si era limitato a riportare che era in corso una verifica. Ne consegue che il contribuente non era in alcun modo in condizioni di comprendere le ragioni della misura cautelare e pertanto l’atto è stato annullato.

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