Professione

Commercialisti, incompatibili le attività per cui è vietato l’esercizio di una professione

Accanto alle incompatibilità espresse dal legislatore ci sono una serie di incompatibilità che dipendono da altri ordinamenti

di Federica Micardi

La professione di dottore commercialista è incompatibile con specifiche attività previste dall’ordinamento della categoria. L’articolo 4 del Dlgs 139/2005, al comma 1, elenca le attività espressamente precluse, che sono:

O notaio;

O giornalista professionista;

O attività di impresa in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;

O appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione dei tributi;

O promotere finanziario.

Quando è vietata la libera professione

Il comma 3 dello stesso articolo, però, considera incompatibili anche tutte quelle attività per cui, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l’esercizio della libera professione. Ed è proprio su questo comma 3 che vertono due “pronto ordini” (Po) pubblicati il 14 marzo dal Consiglio nazionale.

In base a quanto precisato nei Po un dottore commercialista ha qualche chance per iscriversi all’albo dei maestri di sci, ma nessuna possibilità di svolgere anche a tempo determinato un pubblico impiego se nel bando vinto viene espressamente richiesta «l’eliminazione delle cause di incompatibilità quali il contemporaneo esercizio di una professione».

Per i maestri di sci, il regolamento della categoria all’articolo 4, comma 1, Dlgs 139/2005 non pone veti, perché, come si spega nel Po 44 «le fattispecie relative ai casi di incompatibilità sono individuabili esclusivamente ad opera del legislatore e non possono esserne individuate di ulteriori in via interpretativa». È necessario però verificare se agli iscritti all’albo dei maestri di sci è vietato il contestuale esercizio di altre professioni, fatto che farebbe scattare l’incompatibilità del comma 3.

Il caso della vittoria del concorso

Nessuna apertura, invece per il commercialista che ha vinto un pubblico concorso, per un impiego a tempo determinato per personale non dirigenziale presso un pubblica amministrazione. Qui il divieto deriva dalle clausole del bando pubblico che ritengono incompatibile l’esercizio di una professione. Nel Po 58 viene chiarito che chi si trova in questa situazione deve essere cancellato dalle sezioni ordinarie dell’Albo ma può chiedere di essere iscritto nell’elenco speciale dei non esercenti

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