Imposte

Nel Pro quasi impossibile la falcidia dei crediti tributari e contributivi

Apertura del Tribunale di Udine ma non c’è norma sullo stralcio del Fisco

di Giulio Andreani

Con decreto del 9 marzo 2023 il tribunale di Udine, nell'ammettere una società al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (Pro), ha affermato la possibilità di falcidiare i debiti tributari e contributivi anche mediante tale istituto. Tuttavia, tale possibilità si scontra con l'assenza, nell'articolo 64-bis del Codice della crisi (Codice) da cui tale strumento è disciplinato, di una norma che attribuisca alle Entrate il potere di approvare la falcidia.

In generale il pagamento parziale e/o dilazionato dei debiti tributari e contributivi è consentito, nei vari istituti previsti dal Codice, solo in presenza:

1 . di apposite norme che lo permettano, quali sono quelle relative alla transazione fiscale, che è però prevista dagli articoli 63 e 88 del Codice esclusivamente nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo, ovvero

2. di una disposizione che, seppur non introducendo uno specifico procedimento, consenta la falcidia, qual è quella stabilita dal comma 3 dell'articolo 80 del Codice, che prevede l'omologazione del concordato minore nonostante la mancata adesione dei creditori pubblici.

Ne discende che la transazione fiscale non è attuabile nel Pro, come conferma il fatto che il citato articolo 64-bis, nell'indicare le norme del concordato applicabili anche nel Pro, evita accuratamente di richiamare l'articolo 88, pur richiamando gli articoli 87 e 89.

Inoltre, la disciplina del Pro non prevede una norma concernente la ristrutturazione dei debiti fiscali e previdenziali e quindi, in assenza di una disposizione che glielo consenta, i creditori pubblici non possono esprimere un voto favorevole alla proposta di falcidia e dilazione formulata loro dal debitore in tale ambito. È per questi motivi che nel contesto del Pro i debiti tributari e previdenziali non sono falcidiabili. Questa conclusione non impedisce l'approvazione, da parte delle Entrate e degli enti di previdenza, di una proposta di Pro con cui venga offerto il pagamento integrale dei debiti tributari e contributivi, non sussistendo alcun motivo per escludere che anche tali creditori possano esprimere un voto favorevole a una proposta che non preveda stralci e dilazioni diversi da quelli già consentiti dalla legge.

Occorre chiedersi se il pagamento può essere considerato integrale, se, grazie a qualche forma di definizione agevolata (quali sono quelle introdotte dalla legge 197/2022), il debitore beneficia della falcidia di sanzioni, interessi e compensi di riscossione e versa solo i tributi.

A questo riguardo, il tribunale di Udine, con il medesimo decreto sopra citato, ha rilevato che l'istanza di adesione alla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo non determina automaticamente la riduzione del debito, poiché, a norma di legge, questa si verifica soltanto con il pagamento di quanto è dovuto. Ciò è vero, ma si tratta di un effetto automatico, perché la falcidia prodotta dalla definizione agevolata non deriva dal consenso del creditore, bensì direttamente dalla legge e può avere a oggetto, mediante il versamento delle somme che l'agente della riscossione comunica al debitore (ai sensi del comma 241 del citato articolo 1), solo i debiti che lo ste sso creditore (ai sensi del comma 234) deve avere prima indicato al debitore, il che esclude la necessità di successive approvazioni.

Inoltre, le somme dovute a seguito della definizione agevolata sono prededucibili (comma 248) e dunque non dovrebbero sussistere dubbi sulla capacità del debitore di pagarle, visto che la loro corresponsione deve risultare dal piano e questo deve essere attestato; anche se esse devono essere versate non, come qualche ufficio dell'Agenzia ritiene, necessariamente prima degli altri creditori, ma, in conformità all'articolo 98 del Codice, alle rispettive scadenze previste dalla legge 197/2022.

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