Imposte

Niente forfait se la pensione supera i 30mila euro

Per le Entrate (risposta 311/2023) il limite resta valido anche se l’assegno non è soggetto a tassazione in Italia

di Alessandra Caputo

La percezione di una pensione di ammontare superiore a 30mila euro preclude l’accesso al regime forfettario, anche qualora non sia assoggettata a tassazione nel territorio dello Stato. È questo il principio affermato dall’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 311/2023.

Il caso riguardava un contribuente residente all’estero, in un paese dell’Unione europea, interessato a stabilire la residenza in Italia e ad avviare un’attività avvalendosi del regime forfettario disciplinato dalla legge 190/2014.

Lo stesso riferiva di percepire, quale unico reddito, una pensione per raggiunti limiti di età di ammontare superiore a 30mila euro e presentava l’istanza di interpello chiedendo se ciò potesse costituire o meno ostacolo all’applicazione del regime forfettario.

Il comma 57, lettera d-ter della legge 190/2014, preclude, infatti, l’accesso al regime forfettario alle persone fisiche che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Tuir, eccedenti l’importo di 30mila euro (con la sola eccezione del caso in cui, nell’anno precedente, il lavoro risulta cessato). L’istante riteneva, tuttavia, di non incorrere nella causa ostativa in quanto percepiva una pensione in qualità di ex dipendente della Commissione europea e che tale pensione, in base a quanto disposto dall’articolo 12 del protocollo n. 7 («sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea») allegato al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è esente da tassazione nazionale negli Stati membri dell’Unione europea.

Negativa la risposta dell’Ufficio il quale, richiamando la circolare 10/E/2016, ricorda che la causa ostativa non opera solo se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente e sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo ai fini del raggiungimento della soglia in questione. Ciò in coerenza con la ratio della disposizione, che ha il fine di incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattamento pensionistico mediante la concessione di un regime fiscale più vantaggioso quale è quello forfettario.

A parere dell’Ufficio, la pensione percepita, ancorché non assoggettata a tassazione in Italia, deve comunque ritenersi “astrattamente” riconducibile tra i redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a) del Tuir e pertanto, se di ammontare superiore a 30mila euro (come nel caso dell’interpello) non consente l’applicazione del regime forfettario.

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